Il mancato possesso della partita IVA da parte di un ente del terzo settore, reso possibile dalla normativa, in alcuni casi entra in contrasto con le politiche interne della Pubblica Amministrazione impedendo il normale svolgimento dell'attività non lucrativa delle associazioni. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti con la risposta ad un interpello.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 92 del 2022 ha chiarito una problematica che si era verificata tra una ODV ed una sezione di una ASL, legata all’impossibilità della prima di emettere fattura e all’obbligatorietà imposta dalla seconda attraverso un regolamento interno.
L’ODV, organizzazione di volontariato, come ente del terzo settore svolge attività di tipo istituzionale, come previsto all’interno del proprio statuto. Tale attività se svolta seguendo un principio non lucrativo è chiaramente definibile come di natura non commerciale.
Tale ente nel caso in cui svolga attività meramente istituzionale e mai di tipo commerciale non avrà alcun obbligo a dotarsi di partita iva e chiaramente quindi non dovrà emettere fattura, dovrà staccare unicamente una ricevuta a fronte dei pagamenti ricevuti per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Dopo la doverosa premessa passiamo quindi ad analizzare il caso portato ad interpello da una ODV.
Il caso: ODV senza partita iva esclusa dalla convenzione con una ASL
Nell’interpello presentato all’Agenzia delle Entrate, al quale la stessa ha fornito spiegazioni con la risposta n. 92/2022, si analizza il caso di una ODV che svolge attività di “servizio di trasporto sanitario di soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico, in base alla determina autorizzativa delle ASL”.
L’art. 1 dello Statuto dell’ODV considerata riporta tra le attività svolte a fini solidaristici, “le prestazioni socio sanitarie tra cui il soccorso sanitario ed il
trasporto disabili e dializzati”.
Tale attività è quindi di tipo istituzionale per l’ODV e lo svolgimento della stessa non fa sorgere l’obbligo di apertura della partita iva, in quanto non può essere considerata di natura non commerciale.
Si rende inoltre noto che il rapporto tra l’ODV e la ASL di riferimento veniva onorato attraverso la redazione mensile dei rendiconti inviati dall’ente alla ASL, la quale provvedeva poi rimborsando le spese sostenute per il trasporto degli utenti dializzati.
Il caso prospettato nasce quando la ASL non include l’ODV nell’elenco degli organismi autorizzati allo svolgimento di tale attività.
Nella situazione descritta all’Agenzia delle Entrate si sottolinea:
“L’ASL ha negato la possibilità di svolgere il servizio di trasporto dializzati alla ODV, sulla base di quanto previsto in materia di trasporto utenti sottoposti a terapia dialitica, dal decreto Y, il quale genericamente parla di organizzazioni che, oltre a possedere specifici requisiti, devono dichiarare l’impegno ad emettere fattura, non aggiungendo precisazioni o distinzioni tra associazioni di volontariato ed altre forme giuridiche di impresa”.
La problematica risiede quindi nell’impossibilità della ODV di emettere fattura, in quanto priva di Partita IVA, insanabile in qualsiasi caso, in quanto pur in possesso di partita IVA lo svolgimento di tale attività per la stessa non sarebbe comunque di natura commerciale e quindi comunque escluso dall’emissione di tale documento.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate: ODV e convezione ASL senza partita IVA
L’Agenzia delle entrate all’interno della risposta n. 92/2022 ha citato anche la risposta all’interpello n. 50 pubblicato il 12 febbraio 2020 riguardante il caso di una ODV che sulla base di una specifica convenzione riceveva contributi da una pubblica amministrazione a titolo di rimborso spese sostenute per un determinato progetto, elencando infine i requisiti previsti al fine di poter considerare un ente una ODV, l’attività da essa svolta di natura non commerciale e poterle quindi applicare l’articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 secondo cui “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che al fine di poter sposare la tesi portata avanti dall’ODV sia necessaria la compresenza di queste condizioni:
- iscrizione dell’ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, e conseguente sussistenza, da parte delle medesime, dei requisiti di cui al predetto articolo 3 della legge n. 266 del 1991;
- le somme ricevute dall’ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.
A partire dallo scorso 23 novembre la condizione che prevede l’iscrizione nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome è stata chiaramente sostituita in conseguenza all’intervenuta operatività del RUNTS, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Pertanto le ODV che risultavano in precedenza iscritte ai registri competenti, che sono state quindi oggetto della trasmigrazione automatica, restano in attesa della conferma da parte del RUNTS della concreta iscrizione che permette loro da un punto di vista giudico di qualificarsi come ETS, ma possono comunque nel periodo transitorio beneficiare di quanto previsto all’art. 8 comma 2 della legge 266/1991, sempre se possiede gli altri requisiti sopra analizzati e fino al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ODV, convenzioni con la ASL senza partita iva: la risposta delle Entrate