Obbligo vaccinale: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione infliggerà una sanzione di 100 euro ai cittadini over 50 che non si sono sottoposti al vaccino anti Covid-19 entro il 1° febbraio 2022. La penalità scatterà anche nei confronti di chi non ha completato il ciclo vaccinale e di chi non ha ricevuto la dose booster.
Obbligo vaccinale: il nuovo decreto Covid, approvato il 5 gennaio scorso, prevede una sanzione di 100 euro per gli over 50 che non si sottopongono al vaccino contro il coronavirus.
Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 7 gennaio, sono state specificate le penalità per i cittadini che hanno compiuto almeno 50 anni che non rispetteranno questo vincolo, sancito proprio dall’ultimo provvedimento del Governo, e per le altre categorie obbligate alla vaccinazione.
Sarà l’Agenzia delle Entrate Riscossione l’ente predisposto a riscuotere quanto dovuto dai trasgressori, sulla base degli elenchi forniti dal Ministero della Salute.
C’è tempo fino al 1° febbraio 2022 per mettersi in regola. Da quel giorno, scattano le sanzioni.
- Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 4 del 7 gennaio 2022
- Decreto legge n. 1/2022, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
Obbligo vaccinale, sanzione di 100 euro agli over 50 e non solo
Il nuovo decreto Covid, approvato lo scorso 5 gennaio 2022, ha allargato ulteriormente la platea delle categorie di persone soggette all’obbligo di vaccinazione contro la Covid-19.
Il provvedimento ha imposto questo vincolo a tutti i cittadini che hanno compiuto almeno 50 anni, così come a tutto il personale delle università, che è stato equiparato a quello della scuola.
L’obbligo è diventato operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Gli appartenenti a queste categorie avranno tempo fino al 31 gennaio 2022 per mettersi in regola e completare la vaccinazione.
L’art. 1 del decreto, che regola l’estensione dell’obbligo vaccinale, ha aggiunto l’art. 4-sexies al decreto legge n. 44/2021, che ha introdotto questo vincolo per la prima volta nell’ordinamento italiano.
La norma prevede una sanzione amministrativa per gli inadempienti, del valore di 100 euro. Destinatari dell’avviso di pagamento dal 1° febbraio 2022 sono gli over 50 che:
- non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario;
- non hanno ricevuto la seconda dose;
- non hanno effettuato la dose di richiamo (“booster”).
L’addebito verrà inviato ai trasgressori dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’Ente si baserà sugli elenchi dei soggetti inadempienti fornito dal Ministero della Salute, “anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19”.
Rischiano la stessa penalità anche i lavoratori per il quale è stato già imposto l’obbligo vaccinale negli scorsi mesi, come il personale medico, della scuola e della difesa.
Obbligo vaccinale: la ricezione della sanzione e il ricorso al giudice di pace
Ancora prima di ricevere l’avviso di addebito, il Ministero della Salute invierà ai trasgressori un avvertimento, che annuncerà l’inizio del procedimento sanzionatorio.
Entro 10 giorni, i non vaccinati dovranno inviare all’ASL competente la certificazione che attesti il differimento o l’esenzione dall’obbligo vaccinale, “ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità”.
Il Decreto Legge n. 44/2021, infatti, prevede che gli unici soggetti autorizzati ad evitare la vaccinazione sono quelli per cui viene accertato “un pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore”.
Il differimento, invece, è previsto sia per chi ha necessità mediche, sia per chi è stato contagiato di recente dalla Covid-19. In questi casi, la somministrazione viene spostata “fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”, cioè dopo 4 mesi dall’avvenuta guarigione.
Passato il termine, l’ASL invierà all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’eventuale attestazione che accerti l’impossibilità di sottoporsi al vaccino, o il differimento della somministrazione.
Se l’Azienda Sanitaria confermerà l’inesistenza dei presupposti per l’esenzione, le Entrate faranno partire gli avvisi di addebito agli over 50 non vaccinati. Le comunicazioni saranno inviate entro 180 giorni dalla comunicazione dell’ASL.
I proventi delle sanzioni andranno a finanziare il Fondo Emergenze Nazionali, istituito dal decreto legislativo n. 1/2018.
Obbligo vaccinale e Green Pass: le altre sanzioni
Sempre l’art. 1 del decreto Covid, apportando delle modifiche al decreto legge n. 44/2021, ha previsto la possibilità di fare ricorso contro le penalità.
Chi pensa di aver subito una sanzione ingiusta può appellarsi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla ricezione dell’ammenda.
Sarà l’Avvocatura di Stato a prendere le parti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La penalità di 100 euro, comunque, non è l’unica sanzione amministrativa prevista dal decreto Covid.
Al DL n. 44/2021 è stata aggiunta una norma che prevede una pena pecuniaria a carico dei lavoratori che accedono sul luogo di lavoro senza Green Pass.
Ricordiamo che i dipendenti, per entrare a lavoro, sono tenuti a mostrare la certificazione verde base, cioè quella ottenibile anche con il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico.
I lavoratori over 50, invece, sono costretti a possedere il Green Pass rafforzato, in base alle norme introdotte con il nuovo decreto. Il documento può essere ottenuto solo dopo il completamento del ciclo vaccinale.
Gli impiegati senza Green Pass che entrano sul posto di lavoro riceveranno una sanzione che può andare da un minimo di 600 ad un massimo di 1.500 euro. Non si tratta di una misura una tantum: in caso di recidiva, i trasgressori possono ricevere la stessa sanzione più volte.
I lavoratori sprovvisti della certificazione verranno considerati come assenti ingiustificati. Questo comporterà la sospensione senza paga del dipendente fin quando non si metterà in regola.
La sospensione non comporta nessun provvedimento disciplinare: l’impiegato manterrà il diritto di conservare il posto di lavoro. Il datore, però, può sostituirlo con un’altra persona per un periodo di 10 giorni, rinnovabili ogni volta, fino al 31 marzo 2022, in base alle modifiche alla legge n. 52/2021 apportate dal nuovo decreto Covid.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Obbligo vaccinale: come funziona la sanzione di 100 euro per gli over 50 e non solo