In quanto violazione che attiene all'imposta già liquidata per cui è previsto un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento, l'istituto di favore della continuazione non si applica alle violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta, risultante dalla dichiarazione fiscale regolarmente presentata. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nell'Ordinanza numero 4155 del 2020.
Non si applica l’istituto di favore della continuazione alle violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta, risultante dalla dichiarazione fiscale regolarmente presentata, in quanto violazione attenente all’imposta già liquidata per cui è previsto un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 4155/2020.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 4155 del 18 febbraio 2020
- Nessuno sconto sulle sanzioni in caso di omesso versamento dell’IVA.
La decisione – La controversia attiene l’impugnazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito dell’accertato omesso versamento dell’IVA mensile da parte della società contribuente per gli anni d’imposta 1995 e 1996. La CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate in merito all’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, escludendo qualsiasi ipotesi di riduzione, compresa l’applicazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97, dettata in materia di cumulo giuridico.
Avverso tale statuizione la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997.
La corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, con condanna al pagamento, in favore dell’autorità controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.
Nel caso di specie la CTR ha ritenuto inapplicabile all’ipotesi di omessi versamenti mensili IVA l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, ossia del meccanismo attraverso cui l’Ufficio finanziario, a fronte di più violazioni, irroga una sola sanzione, determinata applicando a quella prevista per la violazione più grave gli aumenti previsti dalla legge.
I giudici di legittimità hanno avallato la tesi della CTR, ribandendo un consolidato principio per cui “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento”.
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