Ai fini delle imposte di successione e donazione la segregazione in trust di immobili e partecipazioni non è rilevante dal momento che il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 13 del 4 gennaio 2021.
La segregazione in trust di immobili e partecipazioni non è rilevante ai fini delle imposte di successione e donazione perché il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi.
Il trasferimento effettivo di ricchezza si realizza soltanto all’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. Con l’Ordinanza n. 13 del 4 gennaio 2021 la corte di cassazione ha dato continuità all’orientamento consolidato in tema di imposte indirette.
La sentenza – La controversia prende le mosse dal ricorso avverso un avviso di liquidazione per imposta successione, catastale ed ipotecaria, relativa ad un atto istitutivo di un trust con riferimento ai beni immobili ed alle quote sociali di proprietà del disponente.
La CTR, in riforma della sentenza della CTP, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e avverso tale statuizione la trust company ha proposto ricorso per cassazione, contestando la debenza dell’imposta di successione e il mancato riconoscimento della imposizione a tassa fissa relativa all’imposta ipotecaria e catastale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
In tema di imposta di registro e ipotecaria e catastale, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la segregazione in trust di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, con beneficiari individuati nei discendenti di quest’ultimo avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust.
L’assenza degli effetti traslativi vale anche con riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 2, comma 47, del DL n. 262 del 2006.
Sotto questo aspetto il requisito del trasferimento effettivo di ricchezza, mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, non si realizza né al momento dell’atto istitutivo né a quello della dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, perché meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto all’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (nello stesso senso cfr. Cass. 22182/2020).
Alla luce di tale orientamento i giudici di legittimità hanno ritenuto non corretta l’affermazione della Agenzia delle entrate secondo cui, poiché nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo perché, come detto, l’affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Niente imposta di successione al momento dell’istituzione del trust