Si ha diritto alla Naspi, l'assegno di disoccupazione, in caso di trasferimento all'estero per lavoro o per altri motivi? Ecco tutte le regole chiarite dall'Inps con la circolare n. 177/2017.
Spetta la Naspi per chi si trasferisce all’estero? Gli ultimi chiarimenti relativi all’indennità di disoccupazione in caso di espatrio arrivano dall’Inps, con la circolare numero 177 pubblicata il 28 novembre 2017.
Regole e condizioni per ricevere la Naspi, l’assegno di disoccupazione introdotto con il Jobs Act, nel caso di trasferimento all’estero per la ricerca di lavoro o per motivi diversi, sono state sottoposte al vaglio del Ministero del Lavoro da parte dell’Inps.
L’erogazione dell’indennità di disoccupazione, come noto, è subordinata al rispetto del patto di servizio, che obbliga l’ex lavoratore a partecipare alle misure di politica attiva predisposte dal centro per l’impiego, e si parla a tal proposito di domanda di disoccupazione con condizionalità.
Nel caso di trasferimento all’estero o espatrio, tuttavia, sono previste regole specifiche. Ecco gli ultimi chiarimenti Inps su quando si continua a percepire la Naspi in caso di soggiorno fuori dall’Italia per lavoro o altri motivi.
Assegno di disoccupazione, Naspi: le regole per chi si trasferisce all’estero
La circolare Inps numero 177/2017 illustra gli ultimi orientamenti del Ministero del Lavoro in merito alla percezione dell’indennità di disoccupazione Naspi nel caso di trasferimento all’estero.
La circolare, che si adegua alle ultime tendenze circa la mobilità delle persone sul territorio e alle norme introdotte con il Jobs Act, risponde a diversi casi di contenzioso tra lavoratori in disoccupazione che si sono trasferiti all’estero e Inps in relazione alla possibilità di percepire l’assegno di disoccupazione.
Il nuovo orientamento riguarda sia i beneficiari di Naspi che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di lavoro che coloro che vi si recano per motivi diversi dalla ricerca di lavoro.
Si ha diritto alla Naspi anche in caso di trasferimento all’estero
Nel caso di trasferimento all’estero non viene revocato il diritto a percepire la Naspi, anche in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla stipula del patto di servizio obbligatorio per i lavoratori che richiedono l’indennità di disoccupazione.
La regola generale prevede infatti che per i lavoratori che non presentano il patto di servizio obbligatorio o che non si presentano alle iniziative proposte dal centro per l’impiego sono applicate sanzioni che possono comportare anche la revoca del sussidio di disoccupazione.
I chiarimenti contenuti nella circolare Inps n. 177/2017 escludono l’applicazione di sanzioni nel caso in cui i soggetti che percepiscono la Naspi si rechino all’estero per motivi di lavoro e non solo.
Secondo quanto riportato nella circolare dell’Inps su Naspi ed espatrio,
“una volta acquisito il diritto alla prestazione Naspi, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione; permangono, tuttavia, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.”
Naspi ed espatrio senza condizionalità per tre mesi
Nel caso di espatrio, quindi, i beneficiari della Naspi potranno beneficiare di deroghe al principio della condizionalità.
Innanzitutto si specifica che la condizionalità prevede che il percettore dell’indennità di disoccupazione Naspi rispetti la regola della “regolare partecipazione alle politiche attive proposte dai Servizi per l’impiego”.
Nel rispetto dello speciale regime di sicurezza sociale, è permesso ai percettori di Naspi che si recano all’estero per lavoro la possibilità di continuare a percepire l’indennità di disoccupazione a carico dell’Italia.
Tuttavia tale deroga ha durata di tre mesi:
“i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione - purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria - possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori.”
Naspi all’estero, dopo quattro mesi bisogna rispettare i meccanismi di condizionalità
La deroga alle regole previste dal Jobs Act si applica esclusivamente durante i primi tre mesi di trasferimento all’estero.
Secondo quanto chiarito nella circolare Inps, a partire dal primo giorno del quarto mese anche i beneficiari di Naspi che si sono recati in un altro paese dell’UE per cercare lavoro e che vi si trattengono conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità.
Il mancato rispetto delle regole previste dal patto di servizio comportano l’applicazione delle sanzioni che, a seconda dei casi, vanno dalla decurtazione dell’indennità di disoccupazione alla decadenza della Naspi e dallo stato di disoccupazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno di disoccupazione, Naspi: spetta in caso di espatrio?