Modello ISEE per l'accesso al bonus psicologo: in caso di errori o difformità nella DSU chi ha fatto domanda avrà 30 giorni di tempo per le correzioni, a decorrere dalla scadenza del 24 ottobre. Le istruzioni operative nella circolare INPS n. 83 del 19 luglio.
Modello ISEE per il bonus psicologo: a chi presenta domanda saranno concessi 30 giorni di tempo per correggere errori o difformità.
Il timer per presentare una nuova DSU correttiva partirà dalla data di scadenza per le domande, secondo i tempi dettati dall’INPS prima con la circolare n. 83 del 19 luglio e successivamente dal messaggio n. 2905 del 21 luglio 2022.
Dal 25 luglio sarà possibile fare domanda per il bonus psicologo sul sito INPS, accedendo al servizio dedicato con le credenziali SPID, CIE o CNS. Ci saranno sessanta giorni di tempo, e la scadenza ultima per l’invio è quindi fissata al 24 ottobre.
Sarà possibile presentare domanda anche in caso di modello ISEE contenente errori o difformità, a patto di regolarizzare successivamente la propria posizione.
Modello ISEE per il bonus psicologo: in caso di errori 30 giorni per le correzioni
Sarà l’INPS ad avvisare il contribuente della presenza di errori o difformità nel modello ISEE, il cui valore ai fini della domanda per il bonus psicologo non dovrà superare i 50.000 euro.
Le istruzioni operative relative alle fasi d’accesso al contributo fino a 600 euro per le sessioni di psicoterapia sono state fornite dalla circolare n. 83 del 19 luglio, e per quel che riguarda il modello ISEE le regole di riferimento sono indicate dall’articolo 5, comma 4, del decreto attuativo del 31 maggio.
La procedura per la presentazione della domanda, attiva dal 25 luglio 2022, consentirà al contribuente di verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al bonus fino a 600 euro, informando il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida.
In caso contrario, al contribuente verrà evidenziata la necessità di richiedere il modello ISEE e successivamente fare domanda.
La circolare del 19 luglio si sofferma quindi nel dettaglio sul caso delle attestazioni ISEE rilasciate con difformità od omissioni. L’INPS informerà il contribuente della circostanza, e lo inviterà a presentare una nuova DSU correttiva utile per l’accesso al beneficio.
Si terrà conto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 5 del DPCM 159/2013 che, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali, equipara l’ISEE con errori ad un ISEE valido, fatta salva la necessità per il richiedente di correggere le inesattezze.
Modello ISEE con errori valido per il bonus psicologo: le tre soluzioni dell’INPS
Nei 30 giorni di tempo successivi alla scadenza del 24 ottobre relativa alle domande per il bonus psicologo, il richiedente al quale l’INPS ha evidenziato la presenza di errori o difformità nel modello ISEE potrà avvalersi di tre modalità alternative per rivedere la propria posizione.
Come indicato dall’INPS nella circolare n. 83/2022, secondo quanto previsto dal DPCM 159 del 2013, sarà possibile regolarizzare l’ISEE difforme presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.
Sarà altresì possibile rettificare la DSU contenente errori materiali commessi da parte del CAF, e in tal caso il nuovo modello e il relativo valore avrà effetto retroattivo.
Al contribuente sarà in ogni caso consentito di presentare domanda utilizzando l’ISEE con omissioni o difformità, considerato valido ai fini della prestazione assistenziale.
In quest’ultima ipotesi l’INPS potrà richiedere di presentare documenti aggiuntivi volti a provare la correttezza e la veridicità dei dati indicati nel modello ISEE. Trascorsi i 30 giorni di tempo concessi, in caso di mancata risposta da parte del richiedente la domanda per il bonus psicologo sarà considerata come improcedibile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello ISEE per il bonus psicologo: in caso di errori 30 giorni per le correzioni