Modello CUPE 2021, la scadenza per la consegna della certificazione degli utili si allinea al nuovo termine per l'invio ed il rilascio della CU, la certificazione unica. C'è tempo fino al 16 marzo, come riportato nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.
Modello CUPE 2021 e certificazione unica seguono la stessa scadenza.
Si avvicina quindi il termine per la consegna della certificazione degli utili che, si ricorda, non va trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo termine unico relativo alle certificazioni utili per la messa a punto della dichiarazione dei redditi è fissato al 16 marzo. Ad evidenziarlo sono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate relative al modello CUPE 2021, aggiornate in data 11 febbraio.
La scadenza per il rilascio della certificazione unica e del modello CUPE è anticipata di 15 giorni, rispetto al termine precedentemente fissato al 31 marzo.
Modello CUPE 2021, consegna entro la stessa scadenza della certificazione unica
A dettare i tempi per la consegna del modello CUPE è l’articolo 4, commi da 6-ter a 6-quater del DPR n. 322 del 22 luglio 1998. Il rilascio della certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti segue la scadenza della certificazione unica, il modello CU.
Entro il 16 marzo 2021 bisognerà quindi rilasciare la certificazione degli utili ai soggetti residenti nel territorio dello Stato, percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
La consegna del modello CUPE 2021 è inoltre necessaria relativamente a:
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all’articolo 44, comma 2 lettera a) del TUIR,
- da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi,
- relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.
Al contrario, si legge nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la certificazione non deve essere rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Inoltre, non è necessario il rilascio del modello CUPE nel caso di utili e proventi derivanti da proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio.
Certificazione degli utili per la dichiarazione dei redditi 2021
Al pari della certificazione unica rilasciata da datori di lavoro ed enti pensionistici, il modello CUPE serve ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi da parte dei percettori degli utili.
La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può essere rilasciata anche a soggetti non residenti in Italia, nel caso di applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ovvero dell’imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
In tal caso, si potrà utilizzare il CUPE 2021 per ottenere, se previsto, il credito d’imposta relativo alle somme pagate in Italia nel proprio Paese di residenza.
Per ulteriori indicazioni si rimanda alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, di seguito allegate insieme al modello CUPE 2021.
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