Certificazione Unica 2025: doppio binario per i fringe benefit

Anna Maria D’Andrea - Certificazione Unica

Nel modello CU 2025 andranno indicati in punti diversi i fringe benefit fino a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e quelli fino a 2.000 euro in presenza di figli a carico. Le istruzioni e le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate

Certificazione Unica 2025: doppio binario per i fringe benefit

Certificazione Unica 2025, fringe benefit con campi differenziati per i dipendenti con o senza figli a carico.

La previsione di due limiti diversi relativi alla soglia di esenzione dei fringe benefit si traduce, a livello operativo, con la necessità di compilare campi specifici della CU 2025 per valorizzare le diverse situazioni.

Un’analisi delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate

Certificazione Unica 2025: doppio binario per i fringe benefit

L’articolo 1, comma 16 della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha modificato le regole relative all’erogazione dei fringe benefit disciplinate dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.

Per il periodo d’imposta 2024 (e anche per il prossimo triennio alla luce delle novità della Manovra 2025) il limite di esenzione dei fringe benefit è stato elevato a 1.000 euro. Tale limite sale a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Un doppio binario che trova spazio all’interno della Certificazione Unica 2025, adempimento centrale del periodo per i sostituti d’imposta alla luce della scadenza per l’invio telematico fissata al 17 marzo prossimo.

Scendendo quindi nel dettaglio delle istruzioni per la compilazione della CU 2025, le due soglie differenziate si traducono in altrettanti punti da compilare.

Nella sezione “Altri dati” del modello CU 2025, sarà necessario valorizzare il:

  • punto 474: indicando l’importo complessivo dei fringe benefit erogati al dipendente, fino al limite di 1.000 euro. In caso di erogazione di un benefit in natura in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo va riportato in questo punto, anche se superiore al limite di esenzione;
  • punto 475: indicando l’importo complessivo dei fringe benefit erogati al dipendente con figli fiscalmente a carico, fino al limite di 2.000 euro.

Vale la pena ricordare che la soglia di 2.000 euro spetta ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del TUIR, ossia:

  • reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro;
  • per i figli fino a 24 anni, il limite di reddito è pari a 4.000 euro.

Così come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, è importante ricordare che se il valore dei fringe benefit supera i limiti previsti (1.000 o 2.000 euro), l’intero ammontare concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente e sarà soggetto a tassazione ordinaria.

CU 2025, nei fringe benefit debuttano le spese per affitto e mutuo

Tra i fringe benefit esenti, sino ai limiti di 1.000 o 2.000 euro, rientrano anche per il 2024 - e quindi per la CU 2025 - le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas).

Una conferma che si affianca a una novità. Dal periodo d’imposta 2024 la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del dipendente è prevista anche per:

  • spese per l’affitto della prima casa: il datore di lavoro può contribuire al pagamento del canone di locazione della prima casa del dipendente senza che questo costituisca reddito imponibile;
  • interessi sul mutuo per la prima casa: anche gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto della prima casa possono essere rimborsati dal datore di lavoro e rientrare nei fringe benefit esenti.

Un’estensione dei beni agevolabili che tuttavia rientra nel plafond generale previsto. Particolare attenzione bisognerà quindi prestare al rispetto dei limiti previsti per i dipendenti con o senza figli a carico.

La compilazione della CU 2025 consentirà quindi di evidenziare eventuali situazioni di superamento delle soglie di esenzione, con l’obbligo di assoggettare l’intero importo erogato a tassazione ordinaria.

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