In prossimità della scadenza per l'invio del Modello 770, e alla luce delle nuove disposizioni attuate dal legislatore i merito al lavoro sportivo, come bisogna procedere in caso di attivazione di co.co.co sportive nelle ASD/SSD?
La riforma del lavoro sportivo varata con il D.Lgs. n. 36/2021, in attuazione della delega contenuta all’art. 5 della legge n. 86/2019 ha portato numerosi cambiamenti nel panorama associativo legato a tale particolare settore, modificando radicalmente il concetto di sport dilettantistico e tutta l’organizzazione che vi orbita attorno.
Forse però il cambiamento più importante e sofferto dagli operatori del settore è stato quello relativo al lavoro sportivo, importanti modifiche hanno infatti toccato le diverse tipologie di collaborazioni praticabili, le soglie reddituali soggette a tassazione e contribuzione previdenziale nonché gli adempimenti connessi e collaterali.
All’avvicinarsi però del 31 di ottobre, data di scadenza della presentazione del Modello 770, è facile interrogarsi sulla possibilità che per le ASD/SSD sia obbligatoria o meno la sua predisposizione e il suo invio alla luce dei nuovi rapporti di lavoro sportivo entrati in vigore dallo scorso luglio 2023.
Il Modello 770/2024 nelle ASD/SSD
Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, quindi anche ASD e SSD, ed è quindi obbligatoria la sua predisposizione ed invio per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza fissata dal legislatore, che questo anno cadrà il 31 ottobre.
È bene, però, specificare che i sostituti d’imposta saranno ritenuti obbligati solo nel caso in siano state effettuate ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Tenendo quindi presente la nuova soglia, introdotta dal d.lgs 36/2021, fissata ad euro 15.000 al di sotto della quale il reddito da lavoro sportivo non è soggetto a imposizione fiscale, si può dedurre che le ASD/SSD che non hanno erogato compensi superiori a tale importo, o che complessivamente non collaborano con lavoratori che pur collaborando con altre realtà non hanno superato tale importo, non dovranno presentare il modello 770/2024.
Unica particolarità è prevista per le ASD e SSD che corrispondono compensi a percipienti esteri privi di codice fiscale o che abbiano attivato collaborazioni di natura occasionali soggette a ritenuta d’acconto.
ASD/SSD cosa dovranno comunicare nel Modello 770/2024
Ricapitolando le ASD e SSD che hanno erogato compensi a sportivi dilettantistici oltre la soglia di euro 15.000, o che abbiano corrisposto compensi a percipienti esteri privi di codice fiscale (quadro SY) oppure abbiano effettuato altri pagamenti soggetti a ritenuta alla fonte (compenso commercialista e/o consulente del lavoro), dovranno presentare il modello 770 riportando i seguenti dati:
- le ritenute operate nell’anno 2023 e i relativi versamenti (quadro ST e SV);
- le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo di eventuali crediti (quadro SX).
Sono pertanto tenute alla compilazione e alla trasmissione del modello 770 le sole ASD e SSD che abbiano operato delle ritenute sui redditi corrisposti nel corso del 2023.
Al fine di poter verificare se la ASD/SSD sia tenuta o meno a presentare il modello 770 si devono prendere in considerazione non solo i compensi erogati a partire dal primo luglio scorso ma anche i compensi erogati nel 1° semestre 2023.
La verifica dovrà essere effettuata in quanto per il primo semestre 2023 restano valide le previsione previgenti, quelle cioè che fissavano il limite per l’imposizione fiscale a 10.000 euro.
È quindi importante specificare che nel caso fossero stati erogati compensi da gennaio a giugno 2023 oltre il predetto limite di 10.000 euro si genererebbe l’obbligo per la ASD/SSD di redazione del modello 770.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 770: obbligatorio per le ASD/SSD?