Modelli e testimonial, se la società non ha una stabile organizzazione e i soggetti che svolgono l'attività in Italia non sono residenti, ai compensi non si applica la ritenuta alla fonte. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 700 dell'11 ottobre 2021: sebbene le somme siano reddito di lavoro autonomo, la società non è obbligata ad assumere il ruolo di sostituto d'imposta.

Modelli e testimonial, in alcuni casi i compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte. Quando, ad esempio, i soggetti non sono residenti in Italia e svolgono le proprie prestazioni per una società senza stabile organizzazione.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 700 dell’11 ottobre 2021.
Anche se le prestazioni si svolgono in Italia e i compensi rientrano nei redditi di lavoro autonomo, la società non residente non è tenuta ad operare la ritenuta alla fonte.
La società, infatti, non ha l’obbligo di assumere il ruolo di sostituto d’imposta.
Modelli e testimonial, in alcuni casi i compensi non sono soggetti a ritenuta
I compensi di modelli e testimonial sono soggetti a ritenuta alla fonte? In alcuni casi no.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 700 dell’11 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 700 dell’11 ottobre 2021
- Regime fiscale dei compensi corrisposti da società non residente a modelli e testimonials non residenti per l’esecuzione in Italia di sessioni di photo shooting e per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine - Articoli 23, 53 e 54 del Tuir.
Lo spunto nasce, come di consueto, da un caso concreto.
Una società francese, senza stabile organizzazione in Italia, intende utilizzare l’immagine di alcuni modelli e testimonial in servizi fotografici che si svolgeranno in Italia.
I soggetti individuati non sono residenti in Italia e hanno una differenza:
- i modelli professionisti svolgono la loro attività di indossatori in sfilate di moda come attività abituale;
- i testimonial, invece, sono personaggi famosi che occasionalmente prestano la propria immagine per la promozione di determinati prodotti e brand.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che i compensi delle attività rientrano tra i redditi di lavoro autonomo.
Tali somme dovrebbero, in linea di principio, essere soggette a ritenute alla fonte.
Tuttavia, dato che la società non residente non ha l’obbligo di assumere il ruolo di sostituto d’imposta, non è tenuta all’adempimento.
Modelli e testimonial, i compensi rientrano tra i redditi di lavoro autonomo
In risposta alla società sul corretto trattamento fiscale da applicare ai compensi in questione e sugli adempimenti a carico della stessa società, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.
Secondo quanto previsto dalla normativa italiana, l’esecuzione di sessioni di photo shooting e il diritto di utilizzazione dell’immagine di modelli rientrano tra i redditi di lavoro autonomo, in base all’articolo 53, comma 1 del TUIR.
Inoltre, l’articolo 23, comma 1, dello stesso Testo unico stabilisce che si debbano considerare come redditi prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo che derivano da attività svolte all’interno dello Stato.
Per quanto riguarda l’utilizzazione dell’immagine, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che non rileva il luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento economico del diritto.
Lo stesso vale per l’attività dei testimonial, secondo quanto chiarito dalla risoluzione numero 255 del 2009.
Nel documento di prassi si legge quanto segue:
“in relazione ad analoga fattispecie, si ritiene che gli stessi, anche se non strettamente riconducibili all’attività artistica o professionale, siano comunque riferibili a quest’ultima essendo correlati alla fama del personaggio, e costituiscano pertanto redditi di lavoro autonomo in base all’articolo 54, comma 1-quater, del Tuir.”
Valgono inoltre le stesse considerazioni sul luogo di svolgimento dell’attività.
I compensi in questione sono quindi soggetti a ritenuta alla fonte, secondo quanto previsto dall’articolo 25, Dpr numero 600 del 1973, se corrisposti da soggetti che sono qualificati come sostituti di imposta.
Nel caso in cui tali redditi di lavoro autonomo siano corrisposti a non residenti, la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta deve essere applicata nella misura del 30 per cento.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:
“Le società ed enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta in base al comma 1 del richiamato articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, ne sono, in linea di principio, oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.”
Di conseguenza, il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d’imposta, in assenza di stabile organizzazione in Italia.
In conclusione, quindi, il soggetto in questione non è tenuto ad applicare la ritenuta sulle somme corrisposte ai modelli e ai testimonial non residenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modelli e testimonial, in alcuni casi i compensi non sono soggetti a ritenuta