Con il principio di diritto numero 1/2023 del 10 gennaio, l’Agenzia delle Entrate interviene sulla procedura delle note di variazione IVA in caso di mancato pagamento dei corrispettivi da parte di aziende interessate da un piano di risanamento
Cosa succede in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte di aziende in risanamento?
In questi casi il cedente/prestatore, ovvero colui che ha svolto la prestazione di lavoro, potrà portare in detrazione l’IVA nella misura indicata nella nota di variazione, ottenendone il rimborso.
Il committente, ovvero il soggetto che ha usufruito della prestazione senza pagare il dovuto, avrà l’obbligo di ridurre - in pari misura - la detrazione già effettuata e restituire l’imposta all’Erario.
Il cedente, inoltre, sarà tenuto a emettere una nuova nota di variazione in aumento solo nel caso di pagamento - totale o parziale - del debito.
È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il Principio di Diritto numero 1/2023 in cui, richiamandosi alle precedenti enunciazioni, si è espressa nuovamente sul tema delle note di variazione previste dall’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, meglio noto come “Decreto IVA” nelle controversie che coinvolgono aziende soggette a procedure di ristrutturazione dei debiti o a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Rimborso IVA in caso di mancato pagamento, cosa stabilisce l’Agenzia delle Entrate
Nello specifico, il principio di diritto diffuso dalle Entrate il 10 gennaio 2023 si sofferma sul caso ipotizzato nel comma 3 bis dell’articolo 26 del Decreto IVA, ovvero, il caso in cui - a seguito di una transazione - il concessionario, o committente, che rientri nei casi previsti dall’articolo (procedura di risanamento o procedura individuale infruttuosa), ometta di pagare - una parte o la totalità - del corrispettivo dovuto al cedente, o prestatore.
In tal caso, il principio di diritto appena enunciato prevede:
- per il cedente la possibilità di effettuare la variazione in diminuzione degli importi fatturati “dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;
- per il concessionario l’obbligo di registrazione della variazione in rettifica della detrazione originariamente operata.
Ciò è possibile poiché, come si legge nel documento delle Entrate,
“gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis ed i piani attestati ex articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F. (ora anche articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)], infatti, non sono qualificabili come procedure concorsuali in senso stretto, in quanto mancano sia del carattere della “concorsualità”, sia di quello dell’ “ufficialità”.
Il cedente/prestatore, pertanto, può portare in detrazione l’IVA, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l’imposta all’Erario”.
Note di variazione IVA, snellita la procedura in caso di successivo saldo del pagamento
Nei casi in cui, poi, il corrispettivo venga saldato a seguito dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, l’Agenzia delle Entrate stabilisce - alla luce del comma 5-bis del già citato articolo 26 del Decreto IVA - per il cedente l’obbligo di emissione di una nuova nota di variazione in aumento.
Il committente, invece, ha diritto a portare nuovamente in detrazione l’imposta equivalente alla variazione in aumento, ma solo nel caso in cui questi abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5, così come indicato anche nella Circolare numero 20/E del 2021.
In conclusione, con la pubblicazione di tale principio di diritto l’Agenzia delle Entrate ribadisce due concetti:
- a fronte del mancato pagamento di una prestazione di lavoro - da parte di aziende che rientrano in una delle condizioni previste dall’ articolo 26 comma 3 bis - colui che ha emesso fattura ha diritto a presentare una nota di variazione in diminuzione per ottenere uno “sconto” dell’Iva. Viceversa, la controparte dovrà restituire allo Stato eventuali detrazioni già ricevute a fronte del pagamento non effettuato.
- il cedente avrà l’obbligo di emettere una nota di variazione in aumento solo a fronte del risanamento - totale o parziale - del debito.
Di seguito il testo completo del documento diffuso dall’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Principio di diritto 1/2023
- Note di variazione IVA – Obbligo di emissione delle note di variazione in aumento in ipotesi di inefficacia di un accordo transattivo stipulato nell’’ambito di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’’articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Mancati pagamenti, la procedura corretta per il recupero dell’IVA