La legge 104 prevede l'acquisto agevolato di automobili per le persone con disabilità, con detrazione IRPEF del 19 per cento e IVA agevolata al 4 per cento. Gli stessi benefici fiscali si applicano anche per la seconda auto, se acquistata dopo almeno 4 anni dal primo veicolo o se questo è stato rubato o demolito
Dopo l’acquisto di un’auto con IVA al 4 per cento e con detrazione IRPEF del 19 per cento, è possibile usufruire delle stesse agevolazioni previste dalla legge 104 per l’acquisto di una seconda vettura, se sono trascorsi almeno 4 anni.
Nel caso di secondo acquisto entro i 4 anni, il beneficio per persone con disabilità può essere riottenuto se il primo veicolo, acquistato con l’agevolazione, è destinato alla demolizione o è stato rubato.
Acquisto seconda auto per disabili: quali sono le agevolazioni previste?
È possibile beneficiare delle stesse agevolazioni previste per l’acquisto di un’auto in favore di persone con disabilità, anche sul secondo veicolo che si acquista?
È l’interrogativo posto da un lettore alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.
La legge n. 104/1992 prevede delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto da parte di soggetti:
- non vedenti;
- sordi;
- con disabilità psichica e mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento;
- con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- con ridotte o impedite capacità motorie.
In particolare, sono previsti i seguenti benefici fiscali:
- una detrazione IRPEF del 19 per cento della spesa sostenuta, da fruire in sede di dichiarazione dei redditi con modello 730 o modello Redditi PF;
- l’IVA agevolata al 4 per cento sull’acquisto;
- l’esenzione dal bollo auto;
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Acquisto agevolato seconda auto per disabili: quando si può ottenere?
Gli stessi benefici vengono applicati anche all’acquisto di un secondo veicolo?
La risposta è affermativa, ma soltanto a determinate condizioni.
È infatti possibile usufruire delle stesse agevolazioni anche sulla seconda auto se l’acquisto avviene 4 anni dopo la data d’acquisto della prima autovettura, per cui sono stati ottenuti gli sgravi fiscali.
Se la seconda autovettura viene comprata prima che siano trascorsi 4 anni, i benefici previsti possono essere riottenuti soltanto se il primo veicolo:
- è stato cancellato dal PRA, pubblico registro automobilistico, perché destinato alla demolizione;
- è stato rubato e non ritrovato.
Nel secondo caso è obbligatorio esibire al concessionario presso cui si acquista la seconda vettura:
- la denuncia di furto del primo veicolo;
- la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
Il contribuente può quindi avvalersi nuovamente, anche per un secondo acquisto, delle agevolazioni previste per le automobili di persone con disabilità, ma solo in presenza dei requisiti indicati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Acquisto agevolato seconda auto per disabili: quando è possibile?