Comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche - LIPE trimestrali: in arrivo le segnalazioni per invio omesso in caso di presenza di fatture comunicate con lo spesometro. Le novità nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2018.
Comunicazione delle liquidazioni IVA periodica omessa, parte l’operazione di compliance sulle Lipe dell’Agenzia delle Entrate in base ai dati inviati con lo spesometro.
A darne notizia è il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 23 novembre 2018 in merito proprio all’avvio dell’attività di promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare le Lipe trimestrali.
Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate, e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.
Sarà possibile mettersi in regola beneficiando della riduzione delle sanzioni tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali LIPE omessa, in arrivo le segnalazioni delle Entrate
I destinatari delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto indicato nel provvedimento pubblicato il 23 novembre 2018, saranno coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo.
Nelle comunicazioni frutto dell’incrocio dei dati tra spesometro e Lipe saranno contenuti i seguenti dati:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nei modi descritti nel successivo punto 2.2 del provvedimento;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
La comunicazione sarà inviata a mezzo PEC e sarà messa a disposizione di ciascun contribuente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Dati rilevanti ai fini IVA”.
La comunicazione consisterà in un resoconto dettagliato dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che hanno portato all’invio della comunicazione di irregolarità.
LIPE omessa, incrocio dati con spesometro per verifica incongruenze
La comunicazione che sarà recapitata a ciascun contribuente reo di aver omesso l’invio delle LIPE trimestrali conterrà i seguenti dati:
- numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
- dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome identificativo estero/codice fiscale/partita IVA);
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti
- tipo documento
- numero documento
- data di emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione
- imponibile/importo
- aliquota IVA ed imposta
- natura operazione
- esigibilità IVA
- dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).
Nel provvedimento, che si seguito si allega sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 23 novembre 2018
- Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dal decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: LIPE omessa, in arrivo le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate