Legge 104, agevolazioni fiscali Dopo di Noi solo ai soggetti ai quali sia stata già riconosciuta una grave disabilità. È l'Agenzia delle Entrate a chiarire i requisiti richiesti per l'esenzione dalle imposte sui trust, con la risposta all'interpello n. 513 del 11 dicembre 2019.
Legge 104 e agevolazioni fiscali Dopo di Noi: l’Agenzia delle Entrate torna sull’importante tema delle misure finalizzate a tutelare i soggetti con disabilità grave.
È con la risposta all’interpello n. 513 del 11 dicembre 2019 che l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito di un contribuente, interessato a conoscere le regole ed i requisiti richiesti per poter fruire dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni, così come le agevolazioni su imposte ipotecarie e catastali, nel caso di beni e diritti conferiti in trust a disabili tutelati dalla legge 104.
La legge Dopo di Noi, la n. 112 del 22 giugno 2016, ha previsto all’articolo 6 che:
“I beni e i diritti conferiti in trust (...) istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni”.
Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo è prevista inoltre la possibilità di applicare in misura fissa l’imposta ipotecaria e catastale sui beni e diritti trasferiti nel trust in favore di soggetti disabili.
La possibilità di accedere ad esenzioni ed agevolazioni è subordinata all’accertamento della grave disabilità, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge 104.
È questa la condizione fondamentale da rispettare. Qualora il requisito venga acquisito successivamente, sarà possibile richiedere il rimborso delle imposte versate ma non dovute.
Legge 104, agevolazioni fiscali Dopo di Noi solo con grave disabilità
Nella risposta n. 513 all’interpello presentato da un contribuente, padre di un ragazzo disabile, l’Agenzia delle Entrate riepiloga quelli che sono i requisiti richiesti ai fini dell’applicazione delle esenzioni ed agevolazioni previste dalla legge Dopo di Noi.
La possibilità di beneficiare dell’esonero dalle imposte sulle successioni e donazioni, così come dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, si applica nel rispetto delle seguenti condizioni, individuate all’articolo 6, comma 3 della legge n. 112 del 2016:
- istituzione del trust con atto pubblico (lettera a);
- individuazione nell’atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave nonché delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite (lettera b);
- individuazione nell’atto istitutivo degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee (lettera c);
- gli esclusivi beneficiari del trust sono le persone con disabilità grave come definita per legge (lettera d);
- il patrimonio conferito nel trust deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust (lettera e);
- individuazione nell’atto istitutivo del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust (lettera f);
- previsione nell’atto istitutivo del termine finale della durata del trust (...) nella data della morte della persona con disabilità grave (lettera g);
- previsione nell’atto istitutivo della destinazione del patrimonio residuo (lettera h).
Uno dei requisiti indispensabili per accedere alle agevolazioni è che i beneficiari del trust siano persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3 della legge 104 del 1992.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 513 del 11 dicembre 2019
- Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. articolo 6 legge n. 112 del 22 giugno 2016 - esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave
Legge 104, disabilità grave articolo 3 comma 3 requisito per le agevolazioni. Rimborso imposte anche dopo la costituzione del trust
Nel caso in cui manchi il requisito della disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3 della legge 104, all’atto di costituzione del trust saranno dovute le imposte, e non si applicheranno le agevolazioni riconosciute dalla legge Dopo di Noi.
Ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave di cui alla legge n. 104 del 1992, e ove la certificazione stessa attesti che lo stato di disabilità grave sussisteva alla data di istituzione del trust, il contribuente istante potrà chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate al momento della donazione.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che:
“Ottenuta la certificazione che attesti lo stato di disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli atti successivi a tale certificazione che conferiscano beni e diritti nel trust, (comma 1 dell’art. 6) ovvero atti che trasferiscano beni e diritti in favore del trust (comma 6 dello stesso articolo), potranno beneficiare delle agevolazioni ivi previste.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Legge 104, agevolazioni fiscali Dopo di Noi solo con grave disabilità