Ripartenza scuola, le indicazioni MIUR per i lavoratori fragili nella nota pubblicata l'11 settembre 2020. Il punto di partenza è la circolare interministeriale del 4 settembre in cui sono state definite le caratteristiche che prevedono la possibilità da parte del dipendente che abbia patologie pregresse di richiedere la sorveglianza sanitaria e di ottenere mansioni diverse. Critiche da parte del sindacato per il diverso trattamento riservato ai tempi determinati.
Ripartenza scuola, dal MIUR, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, con la nota dell’11 settembre 2020 arrivano le indicazioni operative per la tutela dei lavoratori fragili in presenza dell’epidemia di Coronavirus.
Le nuove disposizioni ruotano attorno alla definizione del concetto di fragilità e alla possibilità da parte del dipendente di chiedere per sé l’attivazione di misure di sorveglianza sanitaria con la possibilità di esiti differenziati rispetto alla idoneità o meno alle mansioni.
I chiarimenti, su cui si basa la nota MIUR, sono stati pubblicati nella Circolare interministeriale del ministero della Salute e del ministero del Lavoro n. 13 del 4 settembre scorso.
L’incontro con le organizzazioni sindacali di categoria per la loro applicazione si è tenuto solo il 10 settembre in una videoconferenza organizzata dal ministero dell’Istruzione: a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico che in molte regioni è coinciso con la giornata di ieri.
Ma vediamo nello specifico le misure previste.
- MIUR - Nota dell’11 settembre 2020
- Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Lavoratori fragili della scuola: chi sono e quali diritti hanno? La nota MIUR
Innanzitutto, chi sono i lavoratori fragili secondo la definizione della Circolare interministeriale?
Sono quei dipendenti che, data l’esistenza di patologie preesistenti, hanno una maggiore probabilità di subire un esito più grave o infausto in caso di contagio da COVID-19.
Per il ministero si tratta quindi di prendere in considerazione una pluralità di parametri per determinare la condizione di fragilità tra i quali c’è anche ovviamente l’età anagrafica del lavoratore, ma non solo.
Partendo dalla circolare interministeriale, il MIUR ha pubblicato l’11 settembre 2020 una nota per chiarire le indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
La sorveglianza sanitaria deve essere richiesta dallo stesso lavoratore al proprio dirigente scolastico e starà poi al medico competente (Inail, Asl, dipartimenti di medicina legale e del lavoro delle Università) valutare la documentazione clinica in possesso del richiedente e il suo stato di salute.
La procedura quindi potrà avere esiti diversi ovvero nel caso del personale docente:
- l’idoneità, di modo che il lavoratore continuerà a svolgere le sue mansioni ordinarie;
- idoneità con prescrizioni, laddove l’autorità sanitaria stabilisca che il dipendente può continuare a svolgere il proprio lavoro, ma ad esempio con l’ausilio di particolari Dispositivi di protezione individuale;
- inidoneità temporanea del lavoratore fragile a causa del contagio che può essere intesa come assoluta o invece solo in relazione alla specifica mansione che veniva svolta. Nel secondo caso i dipendenti a tempo indeterminato come previsto dal Contratto collettivo nazionale integrativo della scuola saranno posti in malattia o in alternativa possono chiedere di essere utilizzati per altri compiti con un orario di 36 ore settimanali in mansioni quali il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori o il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche o anche attività relative al funzionamento degli organi collegiali e dei servizi amministrativi.
Quest’ultima possibilità non è prevista per i docenti a tempo determinato che, quindi, andranno obbligatoriamente in malattia.
In linea di massima le medesime indicazioni valgono anche per il personale ATA che in alcuni ruoli come quelli di dirigente, assistente amministrativo o tecnico può far ricorso allo smart working, mentre particolare attenzione va riservata alla fragilità dei profili di collaboratore scolastico le cui mansioni prevedono il lavoro in presenza.
Ripartenza della scuola, dal MIUR i chiarimenti sui lavoratori fragili e il punto di vista dei sindacati
Questo approccio differenziato riservato ai lavoratori a tempo indeterminato non è piaciuto alle organizzazioni sindacali preoccupate per la sorte dei tempi determinati fragili destinati eventualmente alla sola malattia.
In particolare dalla Flc Cgil, nell’incontro del 10 settembre, era venuta la richiesta di “sottoscrivere una dichiarazione congiunta nella quale le parti avrebbero potuto concordare sulla necessità di equiparare le garanzie per tutti i lavoratori in condizione di fragilità, senza alcuna distinzione sulla natura del loro contratto con un impegno del MI ad aprire una specifica sequenza contrattuale quale strumento necessario per rimuovere questa discriminazione”.
Ma il punto in questione non è stato accolto dal dicastero di viale Trastevere, il che di certo non contribuisce al miglioramento delle già agitate relazioni sindacali nel comparto della scuola.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ripartenza scuola, le indicazioni MIUR per i lavoratori fragili