Lavoratori fragili, ripristinate le tutele dal nuovo decreto Covid n. 105 del 23 luglio 2021: con effetto retroattivo dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 è prorogato il diritto allo smart working.
Lavoratori fragili, tornano seppur in versione ridotta le tutele legate alla particolare situazione emergenziale.
Dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 è prorogato il diritto allo smart working, per effetto delle novità introdotte dal decreto Covid n. 105 del 23 luglio 2021.
Intervenendo nuovamente sulle tutele introdotte dal decreto Cura Italia, il nuovo provvedimento contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per garantire l’esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche proroga il diritto al lavoro agile in via retroattiva.
Le tutele per i lavoratori fragili sono tuttavia confermate a metà.
Il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 non conferma l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in smart working.
Lavoratori fragili, torna lo smart working dal 1° luglio al 31 ottobre 2021: le novità nel DL Covid
È l’articolo 9 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 a disporre la proroga del diritto individuale allo smart working per i lavoratori fragili.
Anche successivamente al 30 giugno, scadenza precedentemente fissata dal decreto Sostegni, i lavoratori dipendenti sia del pubblico che del privato con particolari patologie potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
All’introduzione del Green Pass come strumento per garantire lo svolgimento in sicurezza di attività sociali ed economiche, il nuovo decreto Covid affianca il ripristino delle tutele per i lavoratori più esposti ai rischi legati al contagio.
Nel dettaglio, si proroga quanto previsto dal comma 2-bis, articolo 26 del decreto legge n. 18/2020, disponendo che fino al 31 ottobre 2021:
“i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
La proroga dello smart working si applicherà in via retroattiva e già dal 1° luglio 2021, secondo quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 9.
Non cambia l’ambito soggettivo di applicazione della norma. Il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile si applica ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestanti una condizione di rischio derivante da:
- immunodepressione;
- esiti da patologie oncologiche;
- svolgimento di relative terapie salvavita.
Inclusi nella platea anche i lavoratori con disabili grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104.
Se l’attività svolta non può essere prestata in modalità agile, è prevista la possibilità di adibire il lavoratore a diversa mansione o prevedere un piano di formazione professionale, da svolgere anche da remoto.
Lavoratori fragili: proroga fino al 31 ottobre 2021 solo per lo smart working. Nessuna tutela in caso di assenza
Lo svolgimento di diverse mansioni o in alternativa l’avvio di corsi di formazione professionale sono le uniche due vie percorribili in caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Alla proroga dello smart working fino al 31 ottobre 2021, il decreto Covid n. 105/2021 non ha affiancato il rinnovo dell’equiparazione dell’assenza a ricovero ospedaliero, tutela che resta ancorata alla data del 30 giugno 2021.
Si ricorda che fino a tale data, nel caso di impossibilità a svolgere l’attività lavorativa in smart working, i lavoratori fragili potevano assentarsi dal lavoro beneficiando dell’equiparazione di tale periodo a ricovero ospedaliero, beneficiando della relativa indennità.
Inoltre, i periodi di assenza dal servizio non erano computabili ai fini del periodo di comporto e per i lavoratori con disabilità accertata, non rilevavano ai fini dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
La possibilità di applicare il particolare regime di tutela era in ogni caso subordinato ad apposita prescrizione da parte delle autorità sanitarie competenti, nonché dal medico di assistenza, tenuto conto delle patologie del lavoratore.
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