Lavoratori disabili, i chiarimenti sulle modifiche al regolamento in vigore per i progetti di reinserimento e sul rimborso del 60% della retribuzione nella circolare numero 6 del 26 febbraio 2019.
Lavoratori disabili, le indicazioni INAIL sulle novità introdotte. La circolare numero 6 del 26 febbraio 2019 fa il punto sui progetti di reinserimento e integrazione con chiarimenti e istruzioni operative.
Il documento passa a rassegna le modifiche che la determinazione presidenziale numero 527 del 19 dicembre 2018 introduce nel “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” e illustra le regole che il datore di lavoro deve seguire per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione, partendo dalle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2019.
Lavoratori disabili: le novità INAIL sul regolamento per l’inserimento e l’integrazione
In estrema sintesi con le modifiche apportate al regolamento, la procedura per la presentazione di progetti di reinserimento dei lavoratori disabili è più flessibile e più snella.
150 mila euro è il contributo a fondo perduto che l’INAIL eroga per i progetti personalizzati di reinserimento dei lavoratori disabili. Con le novità introdotte, la cifra a disposizione rimane la stessa ma viene eliminato il frazionamento dell’importo nelle voci di spesa. Come si legge nella circolare numero 6 del 26 febbraio 2019, resta fisso solo il contributo destinato alla formazione, che è pari a 15 mila euro.
I restanti 135 mila euro possono essere utilizzati per i seguenti interventi:
- superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
- adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro.
Diversamente da quanto accadeva prima, inoltre, è possibile presentare un piano di spesa superiore ai 150 mila euro a patto che le somme eccedenti siano coperte dal datore di lavoro.
Un’altra novità della modifiche al regolamento è la semplificazione degli adempimenti: per presentare un progetto è sufficiente allegare al piano esecutivo un unico preventivo per ciascun intervento, redatto nel rispetto di listini e/o tariffari vigenti.
Si introduce, inoltre, una retroattività per quanto riguarda gli interventi utili per il reinserimento dei lavoratori disabili: il datore di lavoro che, per necessità e urgenza, ha realizzato degli interventi prima di rivolgersi all’INAIL per l’elaborazione e l’approvazione del progetto personalizzato può richiedere il rimborso alle strutture territoriali.
Una possibilità valida per i progetti realizzati a partire dal 1° gennaio 2015: per essere rimborsati è necessario indicare le ragioni dell’urgenza e la rendicontazione delle spese sostenute all’INAIL, che procede alla verifica se ci sono i requisiti per ottenere dall’Istituto la somma versata.
Lavoratori disabili: il rimborso del 60% della retribuzione previsto dalla Legge di Bilancio
Con la circolare numero 6 del 26 febbraio 2019, l’INAIL fa chiarezza anche sulle novità introdotte dalla Manovra.
La legge di Bilancio, con il comma 533 dell’articolo 1, prevede che il datore di lavoro riceva un rimborso del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità destinataria di un progetto di reinserimento finalizzato alla conservazione del posto.
Nel testo si legge:
Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
La circolare specifica che l’agevolazione non è applicabile in caso di nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato, ma solo per i reinserimenti.
Il rimborso, inoltre, si può applicare soltanto alle retribuzioni corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019 e per remunerare le prestazioni lavorative rese a partire dal momento in cui c’è la manifestazione della volontà di attivare un progetto comune.
Una precisazione importante riguarda i progetti ancora in corso: l’agevolazione, infatti, può essere riconosciuta anche nel caso in cui la manifestazione di attivazione sia stata effettuata prima del 1° gennaio 2019, ma il rimborso va calcolato solo sulle retribuzioni del 2019.
Se, invece, non c’è la manifestazione di volontà di attivare il progetto, la possibilità di accedere al beneficio decade.
Il primo rimborso è disposto a seguito dell’adozione, da parte della Direzione regionale o Direzione provinciale o Sede regionale dell’INAIL, del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi e ha a oggetto le retribuzioni corrisposte dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella del predetto provvedimento. I successivi rimborsi, invece, vengono disposti con cadenza mensile.
Per usufruire del beneficio il datore di lavoro deve trasmette le buste paga del lavoratore che attestano l’effettiva retribuzione del lavoratore.
Il testo integrale della circolare INAIL numero 6 del 26 febbraio 2019 per tutti i dettagli operativi.
- INAIL: circolare numero 6 del 26 febbraio 2019
- Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n. 527. “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione dell’art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Modifiche agli articoli 5, 6 e 9.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori disabili, reinserimento e rimborsi: i chiarimenti INAIL