Contributi INPS artigiani e commercianti 2019: aliquote, minimale e massimale

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Contributi INPS artigiani e commercianti 2019: le aliquote, i valori di minimale e massimale di reddito e le scadenze da rispettare nella circolare numero 25 del 13 febbraio 2019.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2019: aliquote, minimale e massimale

Contributi INPS artigiani e commercianti 2019: le aliquote, i valori di minimale e massimale di reddito per il calcolo e le scadenze da rispettare nella circolare numero 25 del 13 febbraio 2019.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; e del 21,45% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali l’aliquota continuerà ad incrementarsi di anno in anno di 0,45 punti percentuali, fino al raggiungimento della soglia del 24%.

Gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, devono considerare nel calcolo anche l’aliquota aggiuntiva dello 0,09%, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Anche per il 2019 si applica la riduzione del riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti di attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’INPS. E si conferma una riduzione del 35% per chi rientra nel regime forfettario.

Entrambe le categorie, artigiani e commercianti, devono versare, inoltre, il contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili.

INPS: Circolare numero 25 del 13 febbraio 2019
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2019.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2019: le aliquote per l’anno in corso

Come si legge nella circolare INPS numero 25 del 13 febbraio 2019, per il 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.878,00 euro.

Riportiamo di seguito le aliquote che si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione di commercianti e artigiani:

SoggettiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 21,45% 21,54%

La riduzione contributiva al 21,45 %, per gli artigiani, e 21,54%, per i commercianti, è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Il contributo calcolato sul reddito minimale viene diviso secondo gli importi riportati in tabella:

SoggettiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 3.818,16 (3.810,72 IVS + 7,44 maternità) € 3.832,45 (3.825,01 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 3.413,27 (3.405,83 IVS + 7,44 maternità) € 3.427,56 (3.420,12 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale rapportato a mese risulta pari agli importi riportati in tabella:

SoggettiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 318,18 (317,56 IVS + 0,62 maternità) € 319,37 (318,75 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 284,44 (283,82 IVS + 0,62 maternità) € 285,63 (285,01 IVS + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto che opera nell’impresa.

La circolare specifica che coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito.

Ne consegue che queste categorie di lavoratori sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari ad 0,62 euro mensili.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2019 sul reddito eccedente

Le aliquote riportate nelle precedenti tabelle si applicano fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2019 all’importo di 47.143,00 euro.

Per i redditi superiori a 47.143,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Le aliquote contributive, dunque, risultano determinate come nella seguente tabella:

SoggettiScaglione di redditoArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 47.143,00 24% 24,09%
superiore a € 47.143,00 25% 25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 47.143,00 21,45% 21,54%
superiore a € 47.143,00 22,45% 22,54%

Il contributo a conguaglio sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2019.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2019: il massimale di reddito per i contributi IVS

Per l’anno 2019 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.572,00 euro.

La circolare sottolinea che i limiti di reddito sono individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2019, ad 102.543,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Importi e percentuali del contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS sono riportati nella tabella di seguito:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

SoggettiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 19.171,57 (47.143,00*24%+31.429,00*25%) € 19.242,27 (47.143,00*24,0% +31.429,00*25,09)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni €17.167,98 (47.143,00*21,45%+31.429,00*22,45%) € 17.238,69 (47.143,00*21,54% +31.429,00 *22,54%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

SoggettiArtigianiCommercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 25.164,32 (47.143,00*24%+55.400,00*25%) € 25.256,60 (47.143,00*24,09% +55.400,00*25,09%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni €22.549,47 (47.143,00*21,45%+55.400,00*22,45%) € 22.641,76 (47.143,00*21,54% +55.400,00*22,54%)

Contributi INPS artigiani e commercianti 2019: modalità di calcolo e scadenze

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non solo su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza;
  • è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. Ne deriva che per i contributi dell’anno 2019, si riferisce ai redditi 2019, da denunciare al fisco nel 2020.

Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati secondo le scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2019, bisogna versare un altro contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Nella circolare si ribadisce che i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, rispettando le scadenze che riportiamo di seguito:

  • versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito:
    • 16 maggio 2019;
    • 20 agosto 2019;
    • 18 novembre 2019;
    • 17 febbraio 2020.
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2019: collaboratori familiari

La circolare numero 25 del 13 febbraio 2019 sottolinea anche le regole per determinare i contributi eccedenti il minimale qualora il titolare si avvalga di collaboratori familiari.

Riportiamo di seguito le indicazioni da tenere presente:

  • imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare che quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.
  • aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il limite del 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori si devono calcolare tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Contributi INPS artigiani e commercianti 2019 e regime forfettario: accesso entro il 28 febbraio

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato i requisiti di accesso al regime forfettario e ha ampliato la platea di beneficiari, che può usufruire anche del regime previdenziale agevolato previsto.

L’accesso è facoltativo e avviene su richiesta dell’interessato che attesta di possedere i requisiti richiesti.

La riduzione contributiva del 35%, prevista si applicherà nel 2019 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2018 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2018 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2019 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine del 28 febbraio 2019.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2019 e intendono aderire al regime agevolato, devono comunicarlo con la massima tempestività in modo da consentire all’INPS la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network