Blocco dei pagamenti della PA per verifica degli inadempimenti: nel calcolo dell'importo di 5.000 euro non rientra l'IVA da split payment. A chiarirlo è la Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare pubblicata a seguito delle novità in Legge di Bilancio 2018.
Nel calcolo dei 5.000 euro, limite per la verifica degli inadempimenti da parte della PA non è compresa l’IVA da split payment.
A chiarire le regole sul blocco preventivo dei pagamenti è la circolare pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato il 21 marzo 2018 alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.
A partire dal 1° marzo 2018 è stato ridotto l’importo che fa scattare la verifica preventiva, passando da 10.000 a 5.000 euro: le Pubbliche Amministrazioni che effettuano pagamenti di importo pari o superiore potranno bloccare il pagamento per verificare che il contribuente non sia titolare di un debito di pari importo o superiore.
I chiarimenti forniti escludono, quindi, l’IVA dovuta dalla Pubblica Amministrazione al fornitore in quanto lo split payment prevede l’obbligo di effettuare due pagamenti distinti: il corrispettivo per la prestazione nei confronti del fornitore e l’imposta da versare direttamente all’erario.
Di seguito tutti i chiarimenti forniti dalla RGS del MEF sulle modalità di verifica degli inadempimenti e le novità sul blocco dei pagamenti della PA a partire dal 1° marzo 2018.
Blocco pagamenti PA: IVA da split payment fuori dalla verifica degli inadempimenti
Nel calcolo della soglia di 5.000 euro che fa scattare la verifica preventiva prima del pagamento da parte della PA non dovrà essere considerata l’IVA indicata in fattura ma versata direttamente allo Stato secondo il meccanismo dello split payment.
A chiarirlo è la circolare n. 13/2018 della Ragioneria dello Stato, introducendo una modifica sostanziale alle regole sul blocco preventivo dei pagamenti a seguito delle novità introdotte tra il 2017 e il 2018.
Lo split payment, modificato dal DL 50/2017 ed ulteriormente esteso dal DL 148/2017, prevede per i soggetti interessati l’obbligo di suddividere i pagamenti dovuti per i contratti di lavoro, servizi o forniture e l’IVA.
L’IVA indicata in fattura dovrà essere versata dalle pubbliche amministrazioni e da società interamente partecipate da amministrazioni pubbliche direttamente all’erario e il pagamento nei confronti del prestatore, impresa o professionista, dovrà essere effettuato al netto dell’imposta.
Con lo split payment IVA, in sostanza, le amministrazioni pubbliche, società e fondazioni interessate effettuano due distinti pagamenti: un primo, concernente il corrispettivo dei lavori, prestazioni o forniture, direttamente al fornitore e un secondo, relativo all’imposta, da compiere a favore dell’erario.
Proprio in virtù della scissione dei pagamenti è stato necessario modificare le regole sul calcolo della soglia che fa scattare i controlli preventivi.
Nella circolare n. 22/RGS del 2008 era previsto che “la soglia di diecimila euro (cinquemila a decorrere dal 1° marzo 2018) per far scattare l’obbligo di verifica, deve ritenersi al lordo dell’IVA”.
La novità riguarda il fatto che se le operazioni sono soggette al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini dell’individuazione della soglia dei 5.000 euro non dovranno considerare l’IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo al netto dell’IVA.
Si allega di seguito la circolare pubblicata dalla RGS del MEF per ulteriori chiarimenti:
- RGS - circolare n. 13 del 21 marzo 2018
- Scarica la circolare pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato con tutte le novità sul blocco dei pagamenti effettuati dalla PA
Verifica inadempimenti: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018
A partire dal 1° marzo 2018 sono entrate in vigore le nuove regole sulla verifica degli inadempimenti e sul blocco dei pagamenti effettuati dalla PA.
Le nuove regole, che interesseranno sia le imprese che i lavoratori autonomi e pensionati, prevedono che nel caso di cartelle esattoriali di importo pari almeno all’ammontare del pagamento dovuto dalla PA l’importo sarà pignorato dallo Stato, di modo da consentire all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, di riscuotere la somma evasa.
La novità riguarda il limite di importo: i controlli per verifica degli inadempimenti partiranno per i pagamenti di importo a partire da 5.000 euro. Limite che, in precedenza, era invece fissato a 10.000 euro.
Nuove regole che, accanto alla sospensione preventiva delle deleghe di pagamento in caso di compensazioni “sospette”, rappresentano una delle maggiori criticità per i contribuenti titolari di partita Iva della nuova strategia dello Stato per il recupero dell’evaso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA split payment fuori dalla verifica degli inadempimenti