IVA, quale aliquota si applica all'olio d'oliva? È ridotta al 4 per cento, anche se utilizzato per produrre cosmetici e quindi fuori dall'ambito alimentare. Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica numero 12 del 7 settembre 2021.
L’IVA ridotta al 4 per cento sull’olio d’oliva prescinde dall’utilizzo che se ne fa. L’agevolazione si applica, infatti, anche quando è impiegato per la produzione di cosmetici e quindi fuori dall’ambito alimentare.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021, fornisce anche lo spunto per riepilogare le istruzioni utili per verificare le corrette aliquote da applicare.
Determinante è sempre la classificazione doganale del prodotto in questione.
IVA ridotta per l’olio d’oliva, anche se usato per i cosmetici: come verificare le aliquote da applicare
L’occasione per fare luce sullo specifico trattamento IVA arriva da un’associazione che tutela e rappresenta aziende che operano nel settore degli oli d’oliva.
In particolare, sotto la lente di ingrandimento è il caso di un’azienda che commercializza oli extravergini di oliva ed è entrata in contatto con un produttore di cosmetici che vorrebbe utilizzarli per la realizzazione dei suoi prodotti.
Alla luce dei rapporti che potrebbero stabilirsi tra l’azienda e il cliente, l’associazione si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la corretta aliquota IVA da applicare alle eventuali cessioni.
Con la consulenza giuridica numero 12 del 7 settembre 2021, si chiarisce che l’aliquota IVA sull’olio d’oliva è ridotta al 4 per cento, anche in caso di utilizzo nell’ambito della cosmesi.
Nel documento si legge:
“Dal punto di vista doganale dunque non è richiesta una particolare destinazione d’uso per l’olio d’oliva. Di conseguenza, si ritiene che le cessioni di olio di oliva siano soggette all’aliquota IVA del 4 per cento, anche se destinate alla produzione di cosmetici, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA”.
Iva ridotta per l’olio d’oliva: come verificare correttamente l’aliquota da applicare
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riporta le istruzioni per verificare la corretta aliquota IVA da applicare.
Prima di tutto è necessario consultare la Tabella A allegata al DPR n. 633/72.
Nel caso analizzato per sciogliere i dubbi è necessario fare riferimento al punto n. 13 della parte II che stabilisce una riduzione al 4 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile a “olio d’oliva, oli vegetali destinati all’alimentazione
umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per
uso alimentare”.
Il secondo passaggio è quello di analizzare e interpretare correttamente quanto previsto dal Decreto IVA: nel passaggio evidenziato, infatti, la destinazione d’uso sembra fare la differenza dal punto di vista fiscale, ma solo per gli oli vegetali e non anche per l’olio d’oliva che viene richiamato in generale.
Infine, per conoscere il corretto trattamento IVA da applicare è necessario fare riferimento alla classificazione doganale del prodotto in questione: anche l’aggiunta di un elemento o una particolare lavorazione può fare la differenza e determinare la necessità di applicare un’aliquota diversa.
Nel caso dell’olio d’oliva, infatti, la consulenza giuridica specifica che rientrano nelle “voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione”.
Tutti i dettagli nel testo integrale della consulenza giuridica numero 12 del 7 settembre 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA ridotta per l’olio d’oliva, anche se usato per i cosmetici: come verificare l’aliquota da applicare