IVA ridotta per la cessione di oli vegetali che generano energia elettrica

IVA ridotta per la cessione di oli vegetali che generano energia elettrica, sia in caso di utilizzo diretto che indiretto da parte dei cessionari. Si applica l'aliquota agevolata del 10 per cento. A chiarire le condizioni per l'accesso all'agevolazione è la risoluzione numero 19 del 15 marzo 2021.

IVA ridotta per la cessione di oli vegetali che generano energia elettrica

IVA ridotta per la cessione di oli vegetali impiegati dai cessionari per la generazione di energia elettrica: la finalità, perseguita in maniera diretta o indiretta, è fondamentale per poter applicare l’aliquota agevolata del 10 per cento.

A chiarire le condizioni per l’accesso all’agevolazione è la risoluzione numero 19 del 15 marzo 2021.

La necessità di fare chiarezza sul punto nasce dall’analisi testuale del passaggio normativo che prevede l’applicazione dell’imposta in misura minore su alcune tipologie di oli: il punto numero 104), della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

IVA ridotta per la cessione di oli vegetali che generano energia elettrica

Protagonista è una società che si occupa di commercio di oli vegetali puri (OVP) chimicamente non modificati, tracciati, sostenibili, non per uso alimentare umano né vegetale (no feed no food) destinati a impianti che generano energia elettrica con una potenza installata non inferiore a 1 kW.

Si tratta di sostanze che rientrano tra gli oli di girasole di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano (Nomenclatura TARIC 1512 1910).

La loro cessione può avvenire in due modi:

  • direttamente nei confronti di operatori elettrici (titolari di impianti con potenza installata non inferiore ad 1 kW);
  • indirettamente nei confronti di intermediari.

La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di applicare l’IVA Agevolata con aliquota del 10 per cento in entrambi i casi.

Con la risoluzione numero 19 del 15 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate mette in chiaro che è possibile fruire dell’IVA agevolata per la cessione di oli vegetali, che rientrano nella specifica classificazione TARIC, solo nel caso in cui questi siano impiegati da parte dei cessionari per finalità di generazione di energia elettrica.

IVA ridotta per la cessione di oli vegetali che generano energia elettrica

Ne deriva, quindi, che solo nel caso della cessione nei confronti degli operatori elettrici, titolari degli impianti, è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta. Bisogna sottolineare, però, che l’inclusione o meno nel campo di applicazione dell’agevolazione non deriva dalla modalità di commercializzazione del bene, ma dal suo utilizzo.

Il Decreto IVA, infatti, stabilisce la possibilità di applicare l’aliquota IVA del 10 per cento, tra le altre, alle cessioni di “oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw”.

Il contribuente attribuisce erroneamente, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, la possibilità di operare in modalità diretta o indiretta alla cessione e sostiene, quindi, di poter accedere in entrambi i casi all’agevolazione IVA.

Il documento sottolinea:

“Con la risoluzione n. 17/E del 18 marzo 2013, sentita la competente Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito ADM) è stato affermato che gli oli e i grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto “prodotti energetici”, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 KW, sono equiparabili anche sotto il profilo dell’IVA agli oli indicati nel numero 104), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, alla cui cessione si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

L’Amministrazione finanziaria, infatti, sposta il punto di vista della società: gli avverbi direttamente o indirettamente non si riferiscono alle modalità di commercializzazione, ma al fatto che il bene possa essere utilizzato come combustibile in modo diretto, ovvero previa trasformazione, per la generazione di energia elettrica.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 19 del 15 marzo 2021
Interpello ordinario - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di oli vegetali impiegati per generare energia elettrica

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