Le SIM ricaricabili sono detraibili ai fini IVA?

SIM ricaricabili: se la vendita avviene nei confronti dell'utilizzatore finale si ha diritto alla detrazione IVA

Le SIM ricaricabili sono detraibili ai fini IVA?

L’IVA sulle schede ricaricabili dei telefoni cellulari aziendali è detraibile se la vendita avviene nei confronti dell’utilizzatore finale.

La disciplina da seguire è quella prevista nell’articolo 19 del decreto IVA.

Eventuali limitazioni al diritto sarebbero considerate una violazione del principio di neutralità e una penalizzazione nei confronti della società.

Come spunto per l’analisi di questo comune dubbio tra i contribuenti possiamo avvalerci di una situazione che è stata oggetto di interpello e di analisi operativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Una società che ha sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile (disciplinati dal regime IVA speciale monofase previsto dall’articolo 74, comma 1 lettera d) del decreto IVA.

L’istante è l’utilizzatore finale in quanto le SIM sono destinate ai dipendenti e non ad una successiva rivendita.

L’imposta può essere portata in detrazione in base a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto MEF numero 366/2000.

Il provvedimento stabilisce che nelle vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione, effettuate direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori finali del servizio nei confronti del pubblico, l’imposta non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo.

Fanno eccezione le vendite effettuate dal titolare della concessione direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori del servizio.

In tale circostanza è il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale che deve emettere fattura entro 90 giorni.

IVA sim ricaricabili: i limiti alla detrazione e le norme di riferimento

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si concentrano sui dubbi relativi all’articolo 4 del decreto del Ministro delle Finanze n. 366/2000.

Il regime monofase stabilisce che l’IVA sull’intero valore aggiunto deve essere corrisposta al momento della prima cessione, dal primo operatore della catena economica.

Le fasi successive sono dunque escluse dal versamento dell’imposta.

Rispetto all’ordinario funzionamento dell’imposta è prevista quindi una deroga.

La separata esposizione dell’imposta in fattura è limitato però al caso in cui i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione siano venduti dal primo cedente direttamente all’utilizzatore finale soggetto passivo d’imposta.

In tale caso non sono attivati i passaggi della catena di distribuzione che caratterizzano il regime monofase.

In merito la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ritiene che il diritto alla detrazione garantisce il principio di neutralità dell’IVA: l’imprenditore, in qualità di collettore d’imposta per conto dello Stato, deve essere sgravato interamente dell’onere dell’imposta dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività economiche a loro volta soggette a IVA (cfr. inter alia Corte di Giustizia, C-246/16, Di Maura).

La norma del decreto MEF non viene superata neppure dalle modifiche all’articolo 74, comma 1, lettera d), dall’articolo 1, commi 158 e 159, della legge 244/2007, ovvero la Legge di Bilancio 2008, finalizzata a garantire la tracciabilità delle cessioni di qualsiasi mezzo tecnico.

L’IVA sulle schede ricaricabili del telefonino cellulare è detraibile
Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 69/E/2020

Gli adempimenti richiesti a tale scopo non fanno perdere il diritto alla detrazione.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate evidenzia quanto segue:

“L’introduzione di tali ulteriori adempimenti non comporta il venire meno della previsione dell’articolo 4 del decreto che, per le specifiche ipotesi indicate, consente l’esposizione separata dell’IVA in fattura ai fini dell’esercizio del diritto detrazione.

Ne consegue, pertanto, che la detrazione dell’imposta, nel caso descritto, può essere esercitata secondo le regole e nei limiti stabiliti dall’articolo 19 del d.P.R. n. 633/1972, nel presupposto che Alfa, come da essa dichiarato, acquisti i servizi di telefonia mobile ricaricabile in veste di utilizzatore finale del servizio.”

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