IVA agevolata? Solo per l'igienizzante, ma non per il semplice sapone. Manca l'azione virucida, necessaria per applicare quanto previsto dall'articolo 124 del Decreto Rilancio: esenzione per il 2020 e aliquota del 5% dal 2021. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 530 del 5 novembre 2020.
IVA agevolata? Solo per l’igienizzante, ma non per il semplice sapone. Esclusi i prodotti di uso comune che hanno finalità cosmetiche o alimentari.
Manca l’“azione virucida”, necessaria per applicare quanto previsto dall’articolo 124 del Decreto Rilancio.
Per l’esenzione e l’aliquota del 5% dal 2021: via libera se c’è il potere disinfettante, strada sbarrata se l’unica azione è quella di rimuovere lo sporco.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 530 del 5 novembre 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 530 del 5 novembre 2020
- IVA - Articolo 124 decreto rilancio - detergenti disinfettanti mani - soluzioni idroalcoliche in litri.
IVA agevolata? Solo per l’igienizzante, ma non per il semplice sapone
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla possibilità di applicare l’IVA agevolata all’igienizzante così come al sapone di uso comune arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è una società che produce e commercializza prodotti cosmetici, prodotti per la pulizia e l’igiene umana, come saponi da toilette ed affini, nonché prodotti idroalcolici per la pulizia e la sanificazione delle mani.
Nell’elenco di prodotti a cui è possibile applicare il regime agevolato previsto dall’articolo 124 del Decreto Rilancio, che prevede un’esenzione per tutto il 2020 e l’aliquota ridotta al 5% dal 2021, risultano anche i “detergenti disinfettanti per mani” e le “soluzioni idroalcoliche in litri”.
Secondo la società, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con la circolare numero 12 del 2020, però, non fanno del tutto chiarezza sul campo di applicazione del regime agevolato:
In funzione dei codici TARIC, vengono ricompresi nella categoria dei “detergenti disinfettanti per mani” prevista nell’articolo 124 D.L. 34/2020 sia i saponi di uso comune, ovvero preparazioni “organiche tensioattive”, in forma liquida, solida, o in polvere, sia quelli a uso medicinale, contenenti altri componenti idonei alla disinfezione nonché altre preparazioni contenenti agenti organici di superficie, preparazioni atte a pulire contenenti anche sapone, stante l’esplicito riferimento ai codici Taric 3401.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per sapere se anche per i saponi di uso comune, sia in forma liquida, che solida, o in polvere, sia valida l’esenzione introdotta dall’articolo 124 del Decreto Rilancio.
Dall’amministrazione finanziaria arriva una secca esclusione dal particolare regime IVA con la risposta all’interpello numero 530 del 5 novembre 2020:
“Come già chiarito per i detergenti disinfettanti, solo questo tipo di prodotti ha un’azione virucida e dunque è in grado di rispettare la ratio della norma in esame, che si ricorda, non è applicabile alle cessioni per finalità cosmetiche o alimentari.
È escluso, pertanto, che vi possano rientrare prodotti classificati nel Capitolo 33 della Nomenclatura combinata, classificazione che peraltro non è stata indicata dalla competente ADM nella circolare 12 del 30 maggio 2020”.
IVA agevolata? Via libera per l’igienizzante, biocida o presidio medico chirurgico
Nel motivare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate conferma la linea già adottata in precedenza che marca un confine netto tra i semplici saponi e i prodotti con potere igienizzante.
I primi chiarimenti sul tema, infatti, sono stati forniti con la risposta all’interpello numero 370 del 17 settembre 2020.
I beni con finalità di cosmesi, che non sono addizionati con disinfettanti, non possono rientrare nel perimetro di esenzione IVA e aliquota ridotta definito dal Decreto Rilancio.
La dizione “detergenti disinfettanti per mani” fa, infatti, riferimento solo ai prodotti per le mani con potere disinfettante, vale a dire biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione.
In particolare, sulla differenza tra semplice sapone e igienizzante ai fini dell’applicazione dell’IVA agevolata si conclude:
“I semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi nell’elenco dell’articolo 124 in quanto non svolgono un’azione disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA agevolata? Solo per l’igienizzante, ma non per il semplice sapone