Esenzione IVA nel 2020 e aliquota ridotta nel 2021 solo per i disinfettanti, non per tutti i saponi. Anche per i prodotti identificati con lo stesso codice è necessario verificare la presenza dell'elemento determinante per l'accesso all'agevolazione. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 370 del 17 settembre 2020.
Esenzione IVA nel 2020 e aliquota ridotta nel 2021 solo per i disinfettanti, non per tutti i saponi. Per verificare la possibilità di applicare la disciplina introdotta dal Decreto Rilancio è necessario, anche per i prodotti identificati con lo stesso codice, verificare la presenza dell’elemento determinante per l’accesso all’agevolazione.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 370 del 17 settembre 2020, che si sofferma su alcune indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 370 del 17 settembre 2020
- Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Art. 124 d.l. Rilancio - detergenti disinfettanti mani.
Esenzione IVA e aliquota ridotta dal 2021 solo per i disinfettanti, non per tutti i saponi
Come di consueto, lo spunto per la fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è una società produttrice di cosmetici che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se i saponi liquidi cosmetici e i gel cosmetici igienizzanti rientrano nella categoria dei prodotti a cui si applica l’esenzione prevista dal Decreto Rilancio per il 2020 e l’aliquota IVA ridotta del 5% dal 2021.
Il dubbio deriva dal fatto che, sulla base della circolare numero 12 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 maggio 2020 sulla “Riduzione aliquota iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 Codici Taric”, molte aziende del settore stanno diffondendo la notizia che rientrano nell’agevolazione tutti i saponi liquidi e solidi identificati con il codice TARIC 3401 3000.
A introdurre la disciplina IVA agevolata per determinati beni utili al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 è l’articolo 124 del Decreto Rilancio che include nel campo di applicazione anche i detergenti per le mani.
Ma non tutti, e infatti con la risposta all’interpello numero 370 del 17 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate riporta l’attenzione sull’elemento determinante per accedere all’agevolazione:
“Considerando la finalità generale di tutela della salute pubblica sottesa all’articolo 124, si ritiene che l’agevolazione in commento non trovi applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, quali quelli citati dall’Istante, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti”.
È necessario, quindi, fare una distinzione anche al’interno di prodotti classificati con lo stesso codice.
Esenzione IVA e aliquota ridotta dal 2021 solo in presenza di additivi disinfettanti
Come di consueto, per la classificazione dei prodotti ai fini IVA in prima linea c’è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha fatto luce sul perimetro dell’esenzione con la circolare numero 12/D del 30 maggio 2020, citata dalla società, individuando anche i codici TARIC dei beni agevolati.
Sul punto il documento dell’AdE precisa:
Per i «detergenti disinfettanti mani», l’ADM individua diversi codici del Capitolo 34, precisamente “ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex 34013000, ex 34021200, nonché ex 380894”.
Questi codici sono preceduti dalla particella “ex”, che significa “una parte di”. Quanto a significare che la voce doganale richiamata ha una portata più ampia e pertanto occorre individuare all’interno della stessa, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124.
In particolare i prodotti su cui sono sorti i dubbi sono saponi liquidi cosmetici e gel cosmetici igienizzanti identificati con il codice TARIC 3401 3000 della nomenclatura combinata della tariffa doganale, “Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti saponi”.
Manca quindi l’elemento disinfettante, che però viene citato dalla Nota 2 al Capitolo 34 della Nomenclatura Combinata approvata con il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione ed è determinante per l’accesso alla disciplina IVA agevolata.
Nella nota, infatti, si legge:
“2. Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi)”.
Via libera, dunque, all’esenzione e all’aliquota IVA agevolata per i prodotti classificati alla voce 3401 ma solo se addizionati con disinfettanti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione IVA solo per i disinfettanti, non per tutti i saponi