Dichiarazione dei redditi non inviata dal professionista delegato dal contribuente: di chi è la responsabilità?
Il contribuente è sempre responsabile per il pagamento delle imposte dovute e per le sanzioni nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale o di mancato pagamento del debito erariale, anche se ha incaricato un intermediario che poi non ha adempiuto.
L’unica causa esimente può riguardare il pagamento delle sanzioni nel caso in cui l’omissione del professionista sia stata denunciata all’autorità giudiziaria.
Questo è l’orientamento giurisprudenziale che è emerso più volte negli ultimi anni, come nel caso analizzato nel presente approfondimento.
Mancato invio telematico della dichiarazione dei redditi: di chi è la colpa? Un caso pratico
La controversia attiene una serie di avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA emessi sulla base delle risultanze di una verifica fiscale in cui i militari della GdF, oltre a delle specifiche riprese a tassazione, avevano constatato l’omessa presentazione della dichiarazione.
Avverso gli atti de qua il contribuente ha proposto ricorso dichiarando di essere esente da responsabilità in quanto l’omessa presentazione della dichiarazione era una violazione commessa dal professionista a cui il ricorrente aveva delegato tutti gli adempimenti fiscali.
L’impugnazione, respinta in sede di prime cure, è stata accolta dalla CTR che ha annullato in toto gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate perché, pur essendo pacifica l’omessa presentazione della dichiarazione, ha ritenuto che la delega al professionista di tutti gli obblighi fiscali, compresi il computo delle imposte, il versamento (avvenuto) e la presentazione della dichiarazione -redatta ma non inviata per via telematica dal professionista stesso- avesse posto il contribuente in una posizione di
“buona fede, mandandolo esente da ogni responsabilità anche in punto di sanzioni”
Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 del D.P.R. 600/1973, dell’articolo 28 del D.P.R. 633/1972, degli artt. 1-2-3-8 del D.P.R. 322/1998 e degli artt. 5 e 6 del D.lgs. 472/1997 quando il giudice d’appello ha dichiarato che “la mancata presentazione della dichiarazione non possa essere imputata al contribuente che in buona fede aveva affidato tale incarico al proprio professionista.”
La Corte ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione.
Mancato invio della dichiarazione dei redditi: l’importanza di denunciare il fatto
La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un caso in cui al contribuente era stata addebitata la violazione di un obbligo fiscale, nello specifico quello di presentazione della dichiarazione annuale, pur essendosi questi dichiarato esente da qualsiasi responsabilità in forza di una delega esplicita nei confronti del proprio professionista ad adempiere a tutti gli incombenti fiscali.
Sul punto i giudici di Piazza Cavour hanno richiamato il principio contenuto nell’articolo 6, comma 3 del D.lgs. 472 del 1997 che prevede il caso di non punibilità del contribuente, del sostituto e del responsabile d’imposta nel caso in cui sia dimostrato
“che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”
Secondo la Cassazione, che sulla questione richiama il contenuto della Sent. n. 8630 del 2012, l’omissione da parte dell’intermediario infedele che omette di provvedere agli obblighi fiscali, anche se in forza in un esplicito incarico al pagamento delle imposte e alla presentazione della dichiarazione dei redditi
“quand’anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all’art. 6, co. 3 del D.lgs. 472/1997”
Sulla base di tale assunto, pertanto, il contribuente risulterebbe esonerato dalla responsabilità per il pagamento delle sanzioni e degli interessi, ma non dell’imposta, comunque dovuta, soltanto nel caso in cui si sia premunito di presentare all’autorità giudiziari una denuncia penale nei confronti del proprio professionista inadempiente.
Nel caso di specie, non essendo stato l’intermediario oggetto di alcun procedimento penale a suo carico, non trova applicazione il disposto di cui al citato art. 6 e il contribuente sarà tenuto anche al pagamento delle sanzioni.
I giudici di legittimità hanno quindi affermato l’erroneità della decisione dei giudici della CTR nel punto in cui hanno ritenuto che il corretto adempimento da parte del contribuente degli obblighi contabili e fiscali prodromici alla presentazione della dichiarazione, in assenza del regolare invio della dichiarazione dei redditi per via telematica da parte dell’intermediario
“possa mandare il medesimo assolto da ogni responsabilità relativamente agli obblighi di compliance sia quanto al debito d’imposta, che l’Erario dovrà quindi accertare esercitando il potere di controllo, sia quanto al debito a titolo di sanzioni, non operando l’esimente dell’art. 6 comma 3”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’intermediario incaricato non risponde del mancato invio della dichiarazione