Interessi passivi: deduzione anche con adesione e conciliazione?

Tommaso Gavi - Imposte

Nel caso di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per pagamenti ritardati di IRES e IRAP, gli interessi passivi relativi ai versamenti delle maggiori imposte sono deducibili. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate

Interessi passivi: deduzione anche con adesione e conciliazione?

Gli interessi passivi che sono versati a seguito di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il versamento con ritardo dell’IRES e dell’IRAP, possono essere portati in deduzione dalla relativa base imponibile.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 172 del 20 agosto 2024.

Si applicano le modalità di calcolo stabilite dal TUIR per la determinazione dell’ammontare complessivo, a prescindere dal fatto che ha generato gli interessi passivi.

Interessi passivi: deduzione anche con adesione e conciliazione?

Con la risposta all’interpello numero 172 del 20 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni sul trattamento fiscale degli interessi passivi.

I chiarimenti arrivano dal quesito posto dall’istante, una società che ha sottoscritto atti di conciliazione e di adesione con la direzione regionale dell’Amministrazione finanziaria, con lo scopo di definire alcune contestazioni pendenti in tema di transfer pricing.

Dal momento che tale società ha versato maggiori imposte e interessi per il pagamento in ritardo, chiede di potere ottenere la deduzione dalle basi imponibili delle imposte IRES e IRAP.

L’Agenzia delle Entrate conferma la deducibilità delle somme, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento.

Sul corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione viene richiamata la risposta all’interpello numero 541 del 2022.

Per gli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione è stato stabilito che:

’’la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (...) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (...) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono’’.

Il precedente documento di prassi apre quindi la strada alla deducibilità, a prescindere dal fatto che ha generato gli interessi passivi.

Il precedente documento di prassi, inoltre, non è l’unico ad essersi espresso sul tema.

Interessi passivi: deduzione per le somme, indipendentemente dal fatto che le ha generate

I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate trovano una base in precedenti documenti di prassi pubblicati, relativi al corretto trattamento fiscale degli interessi passivi.

Tra i documenti richiamati c’è anche la risoluzione numero 178/2001, che ha come oggetto il trattamento fiscale deli interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni della Commissione europea.

Il documento di prassi specificava che:

“l’articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell’interpello, afferma che ’’rientrano nell’accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602,­ tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ­in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all’imposta.”

Il documento, in conclusione, sottolineava che il sistema normativo del TUIR riconosce l’autonomia della funzione degli interessi passivi.

Di conseguenza la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo stabilite dall’articolo 63 del TUIR, rispetto al loro ammontare complessivo.

Anche in questo caso veniva ribadito che la deducibilità deve essere considerata indipendentemente dal fatto aziendale che ha generati le somme o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 172 del 20 agosto 2024
Interessi passivi versati per atti di conciliazione e di accertamento con adesione: le regole sulla deducibilità ai fini IRES e IRAP.

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