Infortunio sul lavoro e malattia professionale, aggiornato l'importo dell'indennizzo per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2020: la rivalutazione è dello 0,5 per cento. I dettagli nella circolare INAIL n. 14 del 18 maggio 2021.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale, aggiornato l’importo dell’indennizzo da danno biologico.
La consueta rimodulazione viene eseguita annualmente dal Ministero del Lavoro in base all’aumento del costo della vita e viene recepita dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Nella circolare numero 14 del 18 maggio 2021, infatti, l’INAIL comunica i risultati della rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni erogate a titolo di assicurazione.
Questa rivalutazione corrisponde alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie che tra il 2019 e 2020 risulta pari allo 0,5 per cento.
Un aggiornamento che riguarda sia i ratei delle rendite sia gli indennizzi pagati una tantum relativi ad eventi lesivi verificatisi dal 1° luglio 2020.
Infortunio sul lavoro, aggiornato l’importo dell’indennizzo per danno biologico
La circolare INAIL numero 14 recepisce il Decreto Ministeriale numero 60 del 25 marzo 2021 che, come ogni anno, procede alla rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico erogate dall’Istituto.
La rivalutazione, da applicare agli eventi accaduti dal 1° luglio 2020 in poi, si aggiunge agli incrementi riconosciuti negli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico riferiti alla tabella vigente, quella approvata per il triennio 2019-2021.
Si ricorda che il danno biologico consiste nella quota di integrità fisica che si perde a causa di un evento lesivo e che viene risarcita dall’INAIL tramite il pagamento di una somma, la cui entità si differenzia in base al grado di danno subito espresso in punti percentuali.
Danno biologico, come e quando viene indennizzato
La somma di denaro che si riceve sotto forma di indennizzo del danno biologico subito è esente dal pagamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).
Tale importo, inoltre, viene erogato dall’INAIL nelle modalità seguenti:
- in forma capitale in un’unica soluzione in caso di infortunio o malattie con invalidità pari o superiore al 6 per cento e inferiori al 16 per cento, quantificato anche in base all’età di chi ha subito il danno, a prescindere dal fatto che questo sia causato da un infortunio o da una malattia professionale;
- in forma di rendita, quindi con prestazioni periodiche, in caso di infortuni o malattie con invalidità non inferiore al 16 per cento, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale.
Per tutti i dettagli si rimanda al testo della circolare INAIL numero 14, di seguito allegata.
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