Scadenza saldo IMU TASI 2016 seconda rata: ecco tutte le istruzioni per il calcolo ed il pagamento del modello F24.
Imu e Tasi 2016: è fissata al 16 dicembre la scadenza relativa al pagamento del saldo delle imposte sulla casa.
I cittadini dovranno completare il pagamento Imu e Tasi 2016 con il versamento del saldo nella misura stabilita dal proprio Comune. Infatti, trattandosi di un’imposta comunale, il calcolo dell’acconto e del saldo da versare dovrà essere effettuato in base alle delibere che è possibile visionare sui siti istituzionali.
La scadenza relativa al saldo Imu e Tasi 2016 è fissata al 16 dicembre, come ogni anno. Infatti la regola stabilisce che il pagamento delle imposte sulla casa avvenga in due tempi: entro il 16 giugno il pagamento dell’acconto Imu e Tasi e il 16 dicembre per l’appunto il pagamento del saldo.
Nell’ultimo periodo Imu e Tasi sono tornate a far discutere per la proposta di unirle sotto un unico tributo, l’Imi, con un emendamento presentato alla Legge di Bilancio 2017. L’emendamento è stato bocciato e pertanto non cambieranno le regole relative al pagamento del saldo Imu e Tasi nel 2016; si continueranno a seguire le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 nella quale sono indicate scadenze, modalità di calcolo e casi di esenzione.
Ecco tutti i dettagli sul pagamento del saldo Imu e Tasi 2016, scadenza, calcolo ed esenzioni.
Imu e Tasi 2016, scadenza saldo. Guida a soggetti obbligati, calcolo ed esenzioni
La scadenza relativa al saldo Imu e Tasi 2016 si avvicina ed il termine ultimo per il pagamento è fissato al 16 dicembre. Come ogni anno per il calcolo dell’importo da pagare bisogna controllare il sito del proprio Comune e nello specifico controllare le delibere. Infatti, trattandosi di un’imposta comunale l’aliquota può essere rivista a livello territoriale.
In vista della scadenza del 16 dicembre la prima cosa da fare per il calcolo del saldo Imu e Tasi 2016 è quindi controllare se il proprio Comune ha stabilito nuove aliquote di pagamento dopo l’acconto versato entro il 16 giugno. In tal caso, per il calcolo del saldo Imu e Tasi 2016 bisognerà effettuare un conguaglio rispetto a quanto versato con il pagamento dell’acconto.
Nel caso di nessuna delibera da parte del Comune o se lo stesso avesse stabilito le nuove aliquote fuori i tempi stabiliti si pagherà lo stesso importo della prima rata senza ulteriori calcoli sull’importo del saldo da pagare.
Vediamo gli approfondimenti su Imu e Tasi 2016 in scadenza il 16 dicembre: calcolo ed esenzioni.
Imu e Tasi 2016: calcolo saldo
Per il calcolo del saldo Imu e Tasi 2016 in scadenza il 16 dicembre occorre avere tre dati fondamentali:
- rendita catastale dell’immobile;
- aliquote;
- detrazioni o agevolazioni previste
Come abbiamo già ricordato per il calcolo del saldo Imu e Tasi 2016 la prima cosa da fare è controllare se il proprio Comune ha emanato una delibera con le nuove aliquote. In caso positivo e se sono stati rispettati i tempi stabiliti bisognerà procedere con il versamento dell’importo versato in sede di acconto maggiorato però del conguaglio derivato dalla nuova aliquota applicata.
Infatti per i contribuenti che in sede di acconto hanno pagato l’importo dell’imposta in base alle aliquote 2015 il saldo Imu e Tasi in scadenza il 16 dicembre dovrà essere pagato con le aliquote relative al 2016.
Per visionare eventuali delibere bisognerà consultare il sito istituzionale del Comune in cui è ubicato l’immobile oppure consultare il sito del Ministero delle Finanze nel quale inserendo il Comune di interesse è possibile prendere visione degli atti pubblicati.
Si ricorda però che per essere valide le delibere dovranno risultare valide, ovvero approvate entro il 30 luglio e pubblicate entro il 28 ottobre.
Per il calcolo dell’importo da pagare a titolo di saldo Imu e Tasi 2016 bisogna procedere nel seguente modo:
- Rendita catastale * 5% * coefficiente dell’immobile.
Al risultato bisognerà applicare le aliquote stabilite dalle delibere del Comune in cui è ubicato l’immobile e inoltre bisognerà prendere visione di eventuali detrazioni, esenzioni, o agevolazioni fiscali previste.
Imu e Tasi 2016: scadenza saldo, soggetti obbligati
I soggetti obbligati al pagamento dell’Imu sono i possessori di immobili titolari di un diritto reale di godimento. Nello specifico, il pagamento del saldo Imu 2016 è obbligatorio per:
- proprietario dell’immobile;
- usufruttuario;
- titolare di diritto di abitazione o d’uso;
- affittuario in leasing;
- concessionario di beni demaniali.
L’Imu non è dovuta sulla prima casa e sulle relative pertinenze, rientranti nelle categorie di immobili non di lusso. In caso di prima casa rientrante nelle categorie catastali delle abitazioni di lusso il pagamento dell’Imu è obbligatorio.
Per quanto riguarda invece il pagamento del saldo della Tasi, i soggetti passivi obbligati al pagamento dell’imposta sono il proprietario e il detentore dell’immobile, ovvero l’affittuario se titolare di diritto di abitazione per almeno 6 mesi. La Tasi non è dovuta per le prime case, comprese quelle degli inquilini in affitto, rientranti nelle categorie catastali non di lusso, ovvero A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali C2, C6 e C7.
Saldo Imu e Tasi 2016: esenzioni
Le esenzioni dal pagamento di acconto e saldo Imu e Tasi 2016 restano quelle fissate dalla scorsa Legge di Stabilità. Come abbiamo già affermato, è prevista l’esenzione dal saldo Imu e Tasi 2016 per le prime case e relative pertinenze comprese nelle categorie delle case non di lusso.
Inoltre, sono esentati dal pagamento delle imposte sulla casa i proprietari di immobili equiparati dal regolamento comunale a prima casa, la casa assegnata al coniuge per il divorzio, separazione o annullamento, i fabbricati rurali di uso strumentale per l’attività agricola, i terreni di coltivatori diretti, imprenditori agricoli o montani, gli imbullonati delle imprese, gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti a prima casa, i fabbricati destinati ad alloggi sociali e l’unico immobile (non dato in affitto) di proprietà del personale di polizia, vigili del fuoco e forze dell’ordine che non vi dimorano abitualmente.
Inoltre dal 2016 è prevista la riduzione della base imponibile al 50% per gli immobili ceduti in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli. L’immobile non dovrà rientrare nelle categorie di abitazioni di lusso, dovrà essere concesso in comodato d’uso dal soggetto passivo da genitori a figli o viceversa per uso come abitazione principale.
Il contratto di comodato d’uso dovrà essere registrato e il comodante dovrà risultare possessore di un solo immobile abitativo in Italia e dovrà risultare residente e domiciliato nello stesso Comune in cui è situato l’immobile. L’esenzione parziale da Imu e Tasi si applica anche nel caso di possesso di altro immobile nelle stesso comune adibito ad abitazione principale, a patto che non rientri nelle categorie di abitazioni di lusso, ovvero A1, A8 e A9.
Per gli immobili che risultano locati a canone concordato, è riconosciuto un risparmio Imu e Tasi del 25%.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Calcolo IMU TASI 2016: istruzioni per la scadenza del 16 dicembre