È autonomamente impugnabile l’invito al pagamento del contributo unificato

È autonomamente impugnabile l'invito al pagamento del contributo unificato, anche se non rientra tra quelli elencati all'articolo 19 del Decreto Legislativo 546 del 1992. Al contribuente è riconosciuta la facoltà, non l'onere, di impugnare qualsiasi atto con cui l'ente impositor porti a conoscenza una ben individuata pretesa tributaria. Ecco le ultime novità dalla Corte di Cassazione.

È autonomamente impugnabile l'invito al pagamento del contributo unificato

L’atto di invito al pagamento spontaneo del contributo unificato è un provvedimento autonomamente impugnabile dal contribuente pur non rientrando tra quelli elencati all’articolo 19 del Decreto Legislativo numero 546/1992.

Al contribuente, infatti, deve essere riconosciuta la facoltà, non l’onere, di impugnare qualsiasi atto con cui l’ente impositore, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, porti a conoscenza una ben individuata pretesa tributaria.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 23532 del 27 ottobre 2020 che in senso conforme si era già espressa in ordine all’autonoma impugnabilità del provvedimento di risposta negativa all’istanza di interpello disapplicativo delle società di comodo.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 23532 del 27 ottobre 2020
È autonomamente impugnabile l’invito al pagamento del contributo unificato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 23532 del 27 ottobre 2020.

La sentenza – La sentenza prende le mosse da una vicenda avente ad oggetto un provvedimento di conferma di misure cautelari, in conseguenza del quale al contribuente interessato era stato notificato un invito di pagamento per il recupero del contributo unificato versato, nel citato procedimento, in misura insufficiente.

Il contribuente contestava con ricorso l’illegittimità dell’invito al pagamento ritenendolo autonomamente impugnabile, contrariamente all’ufficio erariale secondo cui il ricorso doveva ritenersi inammissibile non essendo l’invito ricompreso tra gli atti indicati all’articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La CTP, pur ritenendo l’atto autonomamente impugnabile “perché contenente una pretesa tributaria compiuta e definita esplicitando una richiesta di pagamento del tributo”, rigettava il ricorso ma la decisione veniva riformata dalla CTR che accoglieva l’appello del contribuente.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze lamentando, per quanto di interesse, violazione dell’art. 19, lett. i, d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’atto di invito al pagamento spontaneo del contributo unificato.

La corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso proposto dal MEF.

A parere del Collegio di legittimità l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Se ne deduce, quindi, che al contribuente deve essere riconosciuta la facoltà di impugnare qualsiasi atto adottato dall’ente impositore che

“con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato”

Inoltre, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 rappresenta una mera facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo.

In altre parole, l’omessa impugnazione dell’atto non pregiudica in alcun modo la posizione del contribuente che ad esso non ritenga di adeguarsi, poiché si tratta di atto privo di efficacia vincolante.

In quest’ottica, quindi, gli atti con cui l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita sono parificabili agli atti impositivi, avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, risultando irrilevante la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente.

La decisione in commento è in linea con un precedente pronunciamento con cui la corte di cassazione ha sancito l’autonoma impugnabilità del provvedimento di risposta negativa all’istanza di interpello disapplicativo delle società di comodo.

Anche in questo caso, pur non rientrante tra quelli elencati al citato art. 19, con il citato atto l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario e, pertanto, deve essere fatta salva la sua facoltà (non onere) di poterlo impugnare, senza peraltro alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento (vedi Cassazione numero 12150/2019).

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