Il provvedimento del 30 aprile 2024 del direttore dell'Agenzia delle Entrate definisce modalità e regole del regime di tassazione alternativo per le imprese estere controllate. Il punto su come accedere all'opzione
Pronte le regole per l’accesso all’imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell’utile contabile netto per le imprese estere controllate.
Le istruzioni per fruire dell’agevolazione sono state fornite dal provvedimento del 30 aprile 2024, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Il punto sulle modalità e le regole per beneficiare dell’opzione.
CFC, imposta sostitutiva al 15 per cento: i requisiti per l’applicazione
Il provvedimento del 30 aprile 2024 firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del regime di tassazione alternativo per le CFC, imprese estere controllate.
L’articolo 3 del d.lgs. n. 209/2023, attuativo della delega fiscale, ha semplificato le modalità di accesso all’opzione precedentemente previste dalla disciplina CFC, di cui all’articolo 167 del TUIR.
L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio di ciascuna controllata.
Nel calcolo non si tiene conto delle imposte che hanno concorso a determinare tale valore, la svalutazione degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.
L’opzione è esercitabile da tutte le imprese controllate che soddisfano entrambe le condizioni previste:
- realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili passive income, secondo le categorie previste dalla lett. b), comma 4, dell’articolo 167 del TUIR;
- redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
CFC, imposta sostitutiva al 15 per cento: modalità di accesso e revoca dell’opzione
La scelta di accesso alla tassazione alternativa avviene attraverso il quadro FC della dichiarazione dei redditi, “Redditi dei soggetti controllati non residenti (Cfc)”.
L’opzione, che ha una validità di tre anni a partire dal periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, non può essere revocata prima dello scadere del triennio.
In mancanza di revoca, mediante la stessa modalità prevista per l’accesso, l’opzione viene tacitamente rinnovata.
L’Agenzia specifica che:
“Nel caso di controllo indiretto, per il tramite di soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti controllati, l’opzione è esercitata dal soggetto controllante di ultimo livello.”
L’importo è liquidato e versato in proporzione alla quota di partecipazione agli utili spettante al soggetto beneficiario, direttamente o indirettamente.
Il provvedimento precisa inoltre che è prevista la decadenza dalla tassazione alternativa al verificarsi di ulteriori ipotesi, come:
- la perdita del requisito di controllo da parte del soggetto controllante, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 167 del TUIR;
- il mancato rispetto delle condizioni che consentono l’applicazione dell’opzione;
- il verificarsi delle condizioni previste dal provvedimento del 28 agosto 2017, come la chiusura di tutte le branche esenti.
Nell’ipotesi in cui al controllante siano stati imputati redditi di più controllate, nel modello di dichiarazione deve essere compilato un rigo per la tassazione del reddito di ciascuna controllata.
CFC, imposta sostitutiva: effetti sul monitoraggio fiscale
Il provvedimento si sofferma anche sulle regole per il monitoraggio fiscale.
Fino alla revoca o cessazione del regime di tassazione alternativo, si precisa, viene meno l’obbligo di tracciare i valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate.
L’opzione per il monitoraggio può essere esercitata nuovamente solo una volta revocata o cessata l’adesione in favore dell’imposta sostitutiva.
In tal caso, le perdite fiscali estere maturate prima della scelta assumono valori di partenza pari a zero.
Il controllante è comunque tenuto al monitoraggio qualora voglia utilizzare, per eventuale e successiva tassazione per trasparenza in applicazione della disciplina CFC:
- le perdite residue (virtuali);
- le eccedenze di interessi e/o di ROL;
- i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali delle stesse controllate estere.
Ulteriori dettagli sono disponibili all’interno del testo completo del provvedimento del 30 aprile 2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: CFC: requisiti e istruzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva