Imposta di soggiorno, come presentare la dichiarazione? Risponde il Ministero dell'Economia e delle Finanze: è sufficiente e necessario il modello ministeriale. Il Comune non può richiedere altre comunicazioni di dati: i dettagli nella risoluzione numero 1 del 2023
Come si presenta la dichiarazione dell’imposta di soggiorno? Entro il 30 giugno di ogni anno i titolari delle strutture ricettive situate sul territorio nazionale devono trasmettere in maniera cumulativa ai Comuni di riferimento i dati relativi all’anno precedente tramite il modello ministeriale, strumento sufficiente e necessario per procedere.
Lo chiarisce il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risoluzione numero 1 del 9 febbraio 2023: gli enti territoriali non possono richiedere altri adempimenti.
Come presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno? Basta il modello MEF
Alla luce delle eccezioni previste in precedenza, il 2022 è il primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo che riguarda l’imposta di soggiorno tramite presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto del 29 aprile scorso.
A prevederlo è l’articolo 180 del Decreto Rilancio. Per trasmettere ai Comuni i dati sull’imposta di soggiorno tutti i titolari delle strutture ricettive presenti da Nord a Sud sul territorio nazionale, compresi i titolari di bed and breakfast e coloro che stipulano contratti di locazione, devono utilizzare lo stesso strumento.
“Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento”.
Chiarisce il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione numero 1 del 9 febbraio 2023.
La scadenza per procedere è fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo: nell’estate del 2023, quindi, si comunicano le informazioni relative al 2022.
Imposta di soggiorno, per la dichiarazione basta il modello MEF: i Comuni non possono richiedere altri dati
Chi invia, entro i termini stabiliti, il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno al Comune di riferimento non è tenuto a rispettare altri adempimenti.
Invitato ad esprimersi su un eventuale esonero dalla presentazione di ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai Comuni, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ribalta il punto di vista e fa riferimento allo Statuto dei Diritti del Contribuente.
Del resto, la previsione da parte dei degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall’art. 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.
Oltre l’invio del modello ministeriale, non c’è alcun esonero da applicare perché non c’è altra comunicazione che gli enti territoriali possono prevedere.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risoluzione numero 1 del 2023 pubblicata dal Dipartimento delle Finanze.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di soggiorno, come presentare la dichiarazione? Serve solo il modello MEF