Imposta di bollo libri contabili in modalità telematica, il versamento deve avvenire con modello F24 in un'unica soluzione ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Imposta di bollo libri contabili in modalità telematica: quanto si paga, come si paga e qual è la scadenza da considerare?
Nel caso di modalità telematica il versamento deve avvenire con modello F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Modalità e scadenze sono quindi diverse rispetto alla versione cartacea, per cui si doveva pagare l’imposta di bollo di 16 euro ogni 100 pagine.
Imposta di bollo libri contabili in modalità telematica: modalità di versamento e scadenza
Come deve essere corrisposta l’imposta di bollo per registri e libri contabili tenuti in modalità telematica ed entro quale scadenza?
Un interessante documento di prassi ci aiuta a riguardo, si tratta della risposta all’interpello numero 346/2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 346 del 17 maggio 2021
- Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i libri e registri contabili (libro giornale) tenuti con sistemi informatici. Articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
Lo spunto arriva ancora una volta dal caso concreto presentato dalla società istante.
Le regole da seguire per provvedere al versamento dell’imposta di bollo per registri e libri contabili tenuti in modalità telematica prevede il versamento attraverso il modello F24.
In tale modello dovrà essere inserito il codice tributo 2501 che si riferisce, appunto, all’“imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Il tributo deve essere corrisposto ogni 2500 registrazioni o frazioni delle stesse.
Per quanto riguarda la scadenza, il versamento deve essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Si evidenziano quindi differenze rispetto alla versione cartacea, che prevedeva il pagamento dell’imposta di 16 euro ogni 100 pagine.
Imposta di bollo libri contabili in modalità telematica: il quadro normativo di riferimento
A prevedere una deroga sull’obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva dei registri contabili è l’articolo 12-octies del decreto Crescita, ovvero il decreto 34 del 2019.
Tale disposizione modifica quanto previsto dal comma 4-quater dell’articolo 7 del DL numero 357 del 1994.
A prevedere l’applicazione dell’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili è, invece, l’articolo 2214 del codice civile.
Nel caso di tenuta dei libri contabili in modalità telematica, le regole da applicare sono quelle già spiegate, contenute nell’articolo 5 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 con oggetto “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”.
Nel caso di tenuta dei libri in versione cartacea, le regole da applicare erano contenute nella tabella della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972.
Veniva prevista l’imposta di bollo di 16 euro ogni 100 pagine o frazione di pagina, che ammontava a 32 euro nel caso in cui non fosse dovuta la tassa annuale vidimazione.
Il pagamento dell’imposta doveva avvenire prima che il registro fosse posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine.
Per quanto riguarda il pagamento poteva essere effettuato ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate o a soggetti autorizzati, tramite modello F23 con il codice tributo 458T denominato "imposta di bollo su libri e registri - all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72".
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