Fondo perduto commercio al dettaglio, le novità della legge di conversione del decreto Sostegni ter dopo l'approvazione degli adempimenti del Senato. L'iter parlamentare è agli sgoccioli e sarebbero confermate le nuove misure per le attività colpite dalle misure restrittive ma si attende l'ufficialità. Requisiti, codici ATECO e come presentare le domande.
Fondo perduto commercio al dettaglio, novità nella legge di conversione del decreto Sostegni ter.
Il testo che sta affrontando l’iter di conversione è stato oggetto di diversi emendamenti approvati dal Senato.
Tra le nuove misure manca poco all’approvazione dell’istituzione presso il Ministero dello Sviluppo economico del Fondo per il rilancio delle attività economiche.
Saranno previste nuove risorse per le attività più colpite dalle misure restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus.
Per accedere a tali contributi si deve dimostrare una riduzione del fatturato di almeno il 30 per cento nel 2021.
Fondo perduto commercio al dettaglio: i codici ATECO delle attività
L’articolo 2 della legge di conversione del decreto Sostegni ter prevede nuove somme in favore delle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio.
Dopo gli emendamenti approvati al Senato manca poco per la conclusione dell’iter di conversione del DL numero 4 del 27 gennaio 2022.
Sono molte le attività che potranno beneficiare delle nuove risorse messe a disposizione per il 2022, che ammonterebbero a 200 milioni di euro.
Nello specifico saranno interessati dalla nuova misura le attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati.
Potranno accedere ai contributi anche tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati:
- prodotti per uso domestico;
- articoli culturali e ricreativi;
- articoli di abbigliamento;
- calzature e articoli in;
- cosmetici;
- articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici;
- orologi e articoli di gioielleria;
- altri prodotti esclusi quelli di seconda mano;
- attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi;
- commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti;
- commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.
I principali requisiti da rispettare sono due:
- aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro;
- aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.
Le attività devono inoltre rientrare tra i codici ATECO riportati nella tabella riassuntiva.
Codice ATECO | Attività |
---|---|
47.19 | Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
47.19.1 | Grandi magazzini |
47.19.2 | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
47.19.9 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.30 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
47.30.0 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione |
47.43 | Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati |
47.43.0 | Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati |
47.5 | Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
47.51 | Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati |
47.52 | Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati |
47.53 | Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati |
47.54 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.59 | Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati |
47.6 | Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
47.61 | Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati |
47.62 | Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati |
47.63 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.64 | Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati |
47.65 | Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati |
47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.71.1 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.2 | Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati |
47.71.3 | Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie |
47.71.4 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.5 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati |
47.72.1 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
47.72.2 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.75 | Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati |
47.75.1 | Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale |
47.75.2 | Erboristerie |
47.76 | Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati |
47.76.1 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.76.2 | Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
47.77 | Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati |
47.77.0 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78 | Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati |
47.78.1 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.2 | Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia |
47.78.3 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria |
47.78.4 | Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento |
47.78.5 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.6 | Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini |
47.78.9 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari |
47.79 | Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi |
47.79.1 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.2 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.3 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.4 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.82 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature |
47.82.0 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie |
47.89 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.89.0 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 | Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati |
47.99.1 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
47.99.2 | Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
Per l’ufficialità della misura si dovrà attendere la conclusione dell’iter parlamentare.
Fondo perduto commercio al dettaglio: i requisiti e come presentare la domanda
Oltre ai due requisiti già indicati in merito al limite massimo dei ricavi e del calo del fatturato, le imprese dovranno rispettare anche altre condizioni.
Nello specifico i soggetti devono:
- avere sede legale o operativa nel territorio dello Stato;
- risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive come l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Gli importi che saranno concessi devono rispettare i limiti imposti dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".
La Comunicazione C(2021)8442 ha previsto la proroga per il quadro temporaneo di aiuti fino al 30 giugno 2022.
Inoltre, i massimali per gli aiuti di importo limitato sono stati aumentati da 1,8 a 2,3 milioni di euro .
Gli importi sono subordinati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
La domanda per il contributo dovrà essere presentata in via telematica al Ministero dello sviluppo economico. Attraverso le dichiarazioni sostitutive si dovrà confermare il rispetto dei requisiti.
Le scadenze e le modalità di presentazione delle domande saranno definite con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, che specificherà inoltre i dettagli per l’attuazione della misura.
Tale provvedimento specificherà, inoltre, le modalità di verifica e controllo sulle dichiarazioni delle imprese richiedenti e di recupero dei contributi nei casi di revoca per assenza dei requisiti, per incompletezza della documentazione o per fatti imputabili al richiedente.
Fondo perduto commercio al dettaglio: gli importi
Gli importi che saranno concessi varieranno principalmente in base a una percentuale variabile pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019.
Nello specifico, sono previste tre diverse percentuali:
- 60 per cento della perdita per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400 mila euro;
- 50 per cento della perdita per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40 per cento della perdita per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Nel caso di conferma dei dettagli delle misure, l’importo del contributo può essere ridotto:
- per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
- se le somme non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili.
In questa seconda ipotesi, il contributo sarà ridotto in proporzione alle risorse finanziarie a disposizione e al numero delle domande pervenute.
Si ricorda che per l’ufficialità si attende la conclusione dell’iter parlamentare di conversione del decreto Sostegni ter.
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