Lotto fatture elettroniche scartato da SdI è omessa fatturazione

Quali sono le sanzioni per il lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI?

Lotto fatture elettroniche scartato da SdI è omessa fatturazione

La fattura o il lotto di fatture elettroniche scartate dal SdI si considerano non emesse e, pertanto, si applicano le sanzioni previste nel caso di omessa fatturazione.

Interessante in questo senso potrebbe essere la lettura del principio di diritto numero 23/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento richiama la normativa IVA e altri documenti di prassi, come il provvedimento prot. n. 164664/2019 e specifica le sanzioni per la mancata emissione.

Fatture elettroniche, lotto scartato da SdI è omessa fatturazione

In relazione alle fatture elettroniche del lotto del file scartato dal SdI, il [principio di diritto numero 23/2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il quadro.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 23 dell’11 novembre 2019
Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI – Omessa fatturazione – Sanzioni applicabili.

Il documento riporta le precisazioni del Direttore dell’Agenzia del provvedimento numero 89757/2018, aggiornato dal provvedimento prot. numero 164664/2019.

In particolare viene sottolineato che:

“La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse”

Fatture elettroniche, lotto scartato da SdI è omessa fatturazione: le sanzioni per omessa fatturazione

Le sanzioni per mancata fatturazione sono previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo numero 471/1997.

Nello specifico:

  • 70% si sanzione relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Restano applicabili, in alternativa, le misure relative al “concorso di violazioni e continuazione” (articolo 12) e “Ravvedimento” (articolo 13) del Decreto legislativo numero 472/1997.

In particolare:

  • Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo - comma 1 articolo 6 Decreto Legislativo numero 472/1997;
  • Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 - comma 2 articolo 6 Decreto Legislativo numero 472/1997;
  • Nelle ipotesi di cui all’ articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al settanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’ articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma - comma 3 articolo 6 Decreto Legislativo numero 472/1997;
  • Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 - comma 4 articolo 6 Decreto Legislativo numero 472/1997.

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