Fattura, obbligo di consegna anche per il tax free: per i turisti extra UE il codice OTELLO non basta per il rimborso, ma è necessario emettere i documenti, quindi consegnarli al cessionario
Fattura, obbligo di consegna anche per il tax free: la comunicazione del codice OTELLO non basta per i turisti extra UE che intendono beneficiare del rimborso dell’IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, ma è necessario emettere i documenti e quindi consegnarli al cessionario.
Protagonista del caso pratico che analizziamo oggi è una società di intermediazione tax free che si occupa del rimborso dell’IVA ai turisti extracomunitari nel momento in cui lasciano il territorio doganale UE.
La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la corretta applicazione dell’articolo 4-bis del DL n. 193/2016, emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping, e dell’articolo 38-quater del DPR n. 633/1972, Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita’ Europea.
Per l’adempimento alla normativa fiscale e tributaria in materia di fatture tax free, basta l’emissione della fattura tax free in modalità elettronica usando OTELLO 2.0, la procedura che digitalizza il visto da apporre alle fatture tax free emesse in modalità elettronica, e la successiva comunicazione all’acquirente/turista del codice che ne certifica l’avvenuta acquisizione e non è necessario stampare e fornire al turista extra UE, anche una copia cartacea della fattura tax free?
Questo il quesito posto all’Amministrazione finanziaria che, con la risposta all’interpello numero 485/2021 chiarisce che non è possibile procedere in questo modo.
Anche nel caso delle fatture tax free è necessario rispettare l’obbligo di consegna: il documento si può considerare esistente, e quindi emesso, solo nel momento in cui entra nella disponibilità del cessionario.
Fattura, obbligo di consegna anche per il tax free: per i turisti extra UE OTELLO non basta
“La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Questo principio vale anche nel caso analizzato, e le regole collegate non sono non derogate dall’articolo 38-quater del DPR n. 633 del 1972 o dall’articolo 4-bis del DL n. 193 del 2016.
Trattandosi di fattura elettronica, il documento che riguarda gli acquisti tax free può essere consegnato sia in modalità analogica con la stampa o sia in modalità digitale con l’invio di una mail.
L’Agenzia delle Entrate definisce questi passaggi “ineludibili” anche considerando le procedure di soccorso da mettere in atto in caso di difficoltà nella trasmissione di messaggi.
Nel testo si legge:
“Se il cessionario raggiunge il punto di uscita prima che il cedente abbia trasmesso la FTF (fattura tax free) in fallback, i dati non sono disponibili in OTELLO 2.0, pertanto non è possibile apporre il visto digitale. In questa evenienza il personale doganale accede alla funzione Dogane-OTELLO- Gestione-Fallback-Acquisizione Singola per acquisire a sistema il set minimo di dati - rilevati dalla copia del documento che il cedente ha messo a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica - necessari ai fini del successivo ricongiungimento automatico con i dati della FTF trasmessi dal cedente non appena il sistema ritorna ad essere disponibile” (articolo 5 della determinazione delle Dogane)”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Consegna fattura per il tax free: per i turisti extra UE OTELLO non basta