Fattura elettronica tax free e scontrino elettronico

Fattura elettronica per operazioni tax free, non serve lo scontrino elettronico: la trasmissione dei corrispettivi rappresenterebbe una duplicazione di dati. I chiarimenti nella risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 13 del 24 gennaio 2020.

Fattura elettronica tax free e scontrino elettronico

Fattura elettronica per le operazioni in tax free shopping: non è necessaria l’emissione dello scontrino elettronico.

La memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni documentate già mediante fatture costituirebbe una duplicazione di dati, non necessaria neppure per le operazioni certificate mediante fattura tax free.

Il chiarimento è contenuto nella risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 13 del 24 gennaio 2020, che rivolve i dubbi di tanti operatori che, in mancanza di indicazioni, emettevano sia fattura tax free che scontrino elettronico per la medesima operazione.

Per chi ha operato in tal senso, sarà necessario conservare la copia della fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento al documento commerciale emesso per la stessa operazione.

Fattura elettronica tax free, non serve anche lo scontrino elettronico

Per le cessioni di beni in favore di consumatori finali stranieri, con domicilio fuori dall’Unione Europea, il DPR n. 633/1972 all’articolo 38-quater riconosce la possibilità di acquistare beni ad uso personale o familiare in esenzione IVA fino ad un importo massimo di 154,94 euro.

Si tratta delle operazioni tax free shopping, per le quali l’IVA può essere direttamente scontata in fattura all’atto della cessione ovvero rimborsata successivamente.

Per le operazioni tax free, già a partire dal 1° settembre 2018 è prevista l’emissione della fattura in modalità elettronica, tramite il sistema Otello 2.0 dell’Agenzia delle Dogane.

Per via della particolarità delle operazioni, erano diversi gli esercenti che insieme alla fattura tax free emettevano anche lo scontrino elettronico, quello noto in gergo tecnico come documento commerciale, memorizzando e trasmettendo a partire dal 1° gennaio 2020 i dati dei relativi corrispettivi.

Una duplicazione di adempimenti che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 13, chiarisce non esser necessaria. L’emissione della fattura tax free verso i consumatori finali costituisce già modalità idonea per la certificazione della cessione.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 13 del 24 gennaio 2020
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fatture tax free

Fattura tax free da conservare nel caso di contestuale emissione scontrino elettronico

Ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa del tax free shopping è necessario che il corrispettivo venga certificato mediante l’emissione di fattura elettronica e quindi:

“non occorre procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo e all’emissione del documento commerciale. I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti.”

La posizione dell’Agenzia delle Entrate è chiara: per tale categoria di operazioni l’esenzione IVA subordina il cedente all’emissione della fattura elettronica, che diventa quindi obbligatoria e non legata alla specifica richiesta da parte del cliente.

Nel caso in cui l’esercente, accanto alla fattura tax free, dovesse anche eseguire la procedura per l’emissione dello scontrino elettronico, ovvero memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate il dato del corrispettivo giornaliero, bisognerà aver cura di conservare la documentazione idonea a giustificare l’anomalia nel caso di controlli.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate:

“al fine di dare evidenza, in caso di controllo, che si tratta di una duplicazione della documentazione del medesimo corrispettivo, potrebbe essere utile conservare copia della fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione, nonché tenere memoria del citato documento in un apposito registro.”

Una duplicazione non richiesta di adempimenti che porta, nel caso di errori, ad ulteriori obblighi di conservazione per il cedente.

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