Esonero dall'emissione della fattura elettronica per tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle escluse dall'obbligo di invio al Sistema TS per l'elaborazione del 730 precompilato. La novità è contenuta nel Decreto Semplificazioni 2019.
Esonero dalla fattura elettronica per tutte le prestazioni sanitarie, anche quelle che non rientrano nell’obbligo di trasmissione al Sistema TS.
La novità è contenuta nel testo del Decreto Semplificazioni 2019, che modifica ed integra alcune delle misure previste dalla Legge di Bilancio in materia di fattura elettronica e spese sanitarie.
Non sarà necessario fare fattura elettronica anche per gli operatori sanitari che non rientrano tra i soggetti obbligati all’invio delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Arrivano pian piano i chiarimenti per medici, farmacie e per tutti i soggetti che fatturano nei confronti di privati cittadini. Soltanto pochi giorni fa, l’Agenzia delle Entrate con una serie di nuove FAQ sulla fatturazione elettronica aveva chiarito che l’esonero-divieto si applica anche alle operazioni miste, ovvero a tutte le fatture che contengono sia quote di spesa sanitaria che non sanitaria.
Il Decreto Semplificazioni 2019, che sarà votato con fiducia dalla Camera nelle prossime ore e che si appresta quindi ad essere definitivamente convertito in legge, dovrebbe ora chiudere il quadro delle novità in materia di fatturazione elettronica. Modifiche resesi necessarie a seguito del provvedimento del Garante per la Privacy, che rischiava di bloccare l’avvio della principale novità in ambito fiscale del 2019.
Fattura elettronica, esonero anche per le prestazioni sanitarie fuori dal Sistema TS
È l’articolo 9-bis del DdL di conversione del Decreto Semplificazioni 2019 a disporre l’estensione dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica anche per i soggetti non obbligati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS.
Letteralmente, la modifica intervenuta nel corso dell’iter di discussione del provvedimento in Senato stabilisce che:
“Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.”
Per le fatture relative alle operazioni effettuate nei confronti delle persone fisiche, quindi, l’esonero non riguarderà più esclusivamente i dati da trasmettere al Sistema TS, ma tutte le categorie di spesa che rientrano in tale obbligo.
Per individuare l’ambito applicativo della novità basta far riferimento alle regole relative all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Ad esempio, rientrano tra i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica le strutture che erogano assistenza protesica, così come veterinari che operano in strutture organizzate in forma giuridica di società, che in ambedue i casi non sono obbligati all’invio delle spese sanitarie qualora non autorizzati ai sensi dell’articolo 8-ter della legge n. 502/1992.
Esonero anche per ottici e farmacie che operano all’interno di super o iper mercati e che documentano le proprie prestazioni con scontrino o ricevuta fiscale e che non dotati di codice identificativo unico emesso dal Ministero della Salute.
Insomma, l’esonero ha portata ampia e coinvolge un numero importanti di operatori che effettuano prestazioni sanitarie escluse dall’ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Esonero più chiaro per le fatture relative a prestazioni sanitarie
In attesa del voto definitivo al testo di legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2019, è questa la novità che dovrebbe chiudere il cerchio delle misure in materia di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
L’esonero, trasformato in divieto dalla Legge di Bilancio 2019, diventa via via più chiaro, oltre ad essere onnicomprensivo.
Soltanto pochi giorni fa, l’Agenzia delle Entrate aveva pubblicato tre nuove FAQ in merito e, tra i diversi chiarimenti (per i quali si renderà necessaria una rettifica per via delle misure contenute nel DdL sopra analizzato) quello più importante riguarda senza dubbio le fatture relative ad operazioni “miste”.
La fattura resta obbligatoriamente cartacea anche nel caso di spese miste, ovvero spese sanitarie da inviare al Sistema TS e voci di spesa non sanitarie.
Si pensi ad esempio alle spese relative a servizi di vitto e alloggio fatturate da cliniche ospedaliere: non sarà necessario fare due distinte fatture, ma soltanto una comprensiva dell’intera quota che sarà obbligatoriamente cartacea.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica, esonero anche per le prestazioni sanitarie fuori dal Sistema TS