Fattura elettronica, quando può essere rifiutata da parte della Pubblica Amministrazione? Sono 5 i casi specifici di rifiuto, delineati dal decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2020.
Fattura elettronica, 5 casi di rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione. È il decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2020 ad individuare quando il file xml può essere rifiutato.
Si tratta per lo più di fatture elettroniche contenenti dati errati o omessi.
Resta in ogni caso vietata la possibilità per la pubblica amministrazione di rifiutare le e-fatture nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante l’emissione di note di variazione IVA, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633/1972.
Fattura elettronica, i casi di rifiuto da parte della PA: in Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF
Entrerà in vigore il 6 novembre 2020 il decreto del MEF, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre, che definisce le cause che consentono alle amministrazioni pubbliche il rifiuto delle fatture elettroniche.
Le pubbliche amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche in 5 specifici casi:
- fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Sono queste le casistiche specifiche di rifiuto delineate dal decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2020.
Il decreto Ministeriale, n. 132 del 24 agosto 2020, specifica che resta in ogni caso esclusa la possibilità per la PA di rifiutare le fatture elettroniche emesse dagli operatori nel caso di errori che possono essere corretti mediante note di variazione.
- Decreto MEF n. 132 del 24 agosto 2020 - Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2020
- Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.
Fattura elettronica rifiutata dalla PA: comunicazione al cedente-prestatore
Il rifiuto della fattura elettronica da parte della Pubblica Amministrazione è comunicato al titolare di partita IVA cedente o prestatore è comunicato tramite il Sistema di Interscambio, secondo le regole e le modalità indicate dal paragrafo 4.5 dell’allegato B al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
La pubblica amministrazione destinataria della fattura, nel caso di rifiuto della stessa, dovrà comunicarne la causa, riportando la casistica di riferimento tra le 5 indicate in precedenza.
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