Fattura elettronica tra Italia e San Marino, pubblicate le modalità tecniche per l'emissione e la ricezione. Le regole sono nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021, che dà seguito a quanto previsto dal decreto Crescita e decreto attuativo del MEF del 21 giugno 2021.
Fattura elettronica tra Italia e San Marino, l’Agenzia delle Entrate pubblica le modalità tecniche per l’emissione e la ricezione.
A fornire le regole tecniche è il provvedimento del 5 agosto 2021.
Le operazioni commerciali interessate sono quelle effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e residenti nella Repubblica di San Marino.
Ad avviare l’iter, che si è concretizzato con l’accordo tra i due Paesi, è stato il decreto Crescita.
Fattura elettronica tra Italia e San Marino, pronte le regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate
La fattura elettronica tra Italia e San Marino fa un ulteriore passo in avanti.
Con il provvedimento del 5 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate vengono fornite le regole tecniche per l’avvio dell’emissione e della ricezione.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 5 agosto 2021
- Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate riguardano le operazioni commerciali effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e residenti nella Repubblica di San Marino.
Il primo impulso per l’avvio del processo è attivato con il decreto Crescita, nello specifico con l’articolo 12 del decreto legge 34 del 2019.
Successivamente il decreto attuativo del MEF del 21 giugno 2021 ha fissato le tappe della tabella di marcia del processo.
Le norme in questione rimandano ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle regole tecniche per l’attuazione della nuova disciplina e la modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’IVA relativi agli scambi tra i due Paesi.
L’amministrazione finanziaria provvede a tale compito con il documento di prassi pubblicato di recente.
Nel provvedimento viene chiarito che per gli argomenti non trattati fa fede il precedente atto direttoriale del 30 aprile 2018 e le successive modificazioni.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate prevede che le fatture elettroniche scambiate tra gli operatori dei due Stati debbano essere trasmesse e ricevute tramite Sdi, secondo le regole tecniche già definite nel provvedimento del 30 aprile 2018.
L’ufficio tributario di San Marino è chiamato a smistare, trasmette le fatture elettroniche dei cedenti o prestatori sanmarinesi e riceve quelle degli operatori italiani interessati.
Lo stesso ufficio viene accreditato al Sistema di interscambio come nodo e le fatture inviate da San Marino saranno controllate dalla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro Urbino.
Infine, la procedura può essere utilizzata anche per le prestazioni di servizi effettuate da operatori nazionali verso soggetti che abbiano in precedenza comunicato il numero di identificazione che è stato attribuito dalla Repubblica di San Marino.
In tale ipotesi il sistema di interscambio trasmette la fattura elettronica all’ufficio tributario sammarinese, che a sua volta deve inoltrarla al committente.
Fattura elettronica tra Italia e San Marino, le scadenze da rispettare
A stabilire le tappe del percorso per rendere operativa la fatturazione elettronica tra Italia e San Marino è il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021.
La prima data in calendario è quella del 1° ottobre 2021. A partire da tale giornata sarà possibile l’emissione della fattura elettronica ma non sarà obbligatoria.
Viene infatti previsto, inizialmente, un periodo transitorio tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022. In tale periodo si potrà anche emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo.
Successivamente, dal 1° luglio 2022, potranno invece essere emesse e accettate esclusivamente fatture in formato elettronico.
In tale processo il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un passo verso l’attuazione.
Tra gli aspetti che vengono rimandati al provvedimento del 30 aprile 2018 c’è la possibilità, per il cessionario o cedente nazionale, di consultare i dati relativi alle fatture in questione e di conoscere l’esito di eventuali controlli effettuati.
Nel caso di risultato negativo di verifica dell’ufficio sammarinese nei confronti di un cedente italiano, è previsto il pagamento dell’imposta attraverso la procedura di variazione.
Il cessionario potrà, tra le altre cose, conoscere se l’operazione ha avuto l’autorizzazione dell’ufficio competente per la detrazione o se si potrà procedere al versamento dell’IVA.
Tutti i processi previsti devono rispettare le regole in materia di protezione dei dati personali: l’Agenzia delle Entrate potrà consultare o elaborare i dati contenuti nei file trasmessi tramite il Sistema di interscambio solo nei casi limitati allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Dovranno essere rispettati i principi di liceità, di trasparenza e correttezza, di necessità, di pertinenza e di non eccedenza.
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