Fattura elettronica, l'obbligo anche per gli scambi tra Italia e San Marino dal 1° ottobre 2021. A prevederlo è il decreto del MEF del 21 giugno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio scorso.
Fattura elettronica, dal 1° luglio scorso 2022 anche negli scambi commerciali tra Italia e San Marino entrerà in vigore l’obbligo.
A prevederlo è il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serie generale numero 168 del 15 luglio scorso.
L’obbligo di fatturazione elettronica prevedrà l’utilizzo del Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, Sdi.
Dal 1° ottobre 2021 parte il periodo transitorio: gli operatori potranno scegliere la fatturazione elettronica in alternativa a quella cartacea.
Fattura elettronica: tra Italia e San Marino dal 1° ottobre in alternativa a quella cartacea
La fattura elettronica sarà protagonista anche degli scambi commerciali tra Italia e San Marino.
Ad introdurre l’obbligo a partire dal 1° luglio 2022 è il decreto del MEF del 21 giugno 2021.
Tale provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serie generale numero 168 del 15 luglio scorso ed introduce un periodo transitorio a partire dal prossimo 1° ottobre.
A partire dalla data di entrata in vigore della norma, anche gli operatori non obbligati potranno optare per la fattura elettronica in alternativa al documento cartaceo.
Con il provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze si attua la procedura che è stata introdotta dall’articolo 12 del DL numero 34 del 2019, ovvero il decreto Crescita, che ha potenziato gli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra i due Paesi.
Già lo scorso 26 maggio la ratifica del decreto era stata anticipata dallo scambio di lettere nel corso di un colloquio sui principali temi di interesse e collaborazione bilaterale fra Italia e San Marino.
Fattura elettronica: cosa prevede il decreto del 21 giugno
Nel decreto del 21 giugno 2021 viene riepilogato l’ambito di applicazione delle operazioni effettuate negli scambi commerciali tra Italia e San Marino.
Viene inoltre previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni spediti o trasportati da soggetti passivi d’imposta.
I soggetti interessati sono quelli residenti, stabiliti o identificati in Italia e le operazioni prese in considerazione sono quelle verso operatori economici sanmarinesi che hanno comunicato il codice identificativo a loro attribuito dalla Repubblica di San Marino.
Per prima cosa i documenti emessi vengono trasmessi dal Sistema di interscambio all’ufficio tributario di san Marino.
Dopo aver verificato il corretto versamento dell’imposta sull’importazione, tale ufficio convalida la fattura e ne comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate.
L’amministrazione finanziaria italiana a questo punto mette a disposizione dell’emittente italiano l’esito del controllo effettuato.
A questo punto possono verificarsi due ipotesi:
- nel caso in cui nei quattro mesi successivi all’emissione del documento contabile l’ufficio tributario sammarinese non convalidasse la regolarità dell’operazione, dovrà essere emessa una nota di variazione in base a quanto disposto dall’articolo 26, comma 1, Dpr n. 633/1972, ovvero il decreto IVA. L’operatore italiano che dovrà emetterla non incorre in sanzioni o interessi;
- nell’ipotesi in cui l’ufficio sanmarinese convalidi la regolarità, le operazioni non sono imponibili.
Fattura elettronica: le cessioni di beni verso l’Italia
Il decreto MEF del 21 giugno disciplina anche le cessioni di beni verso l’Italia.
In tal caso, le relative fatture elettroniche devono essere trasmesse dall’ufficio tributario al Sdi, che le trasmette a sua volta al cessionario.
Il soggetto le può visualizzare le fatture ricevute attraverso un apposito canale telematico.
Se la fattura elettronica indica l’IVA dovuta dal cessionario, il competente ufficio dell’Agenzia deve controllare entro 15 giorni la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi.
Deve inoltre comunicarlo all’ufficio tributario.
Nel caso in cui si verifichi una mancata corrispondenza, l’Agenzia delle Entrate deve chiedere le opportune operazioni di adeguamento.
Nel caso in cui la fattura elettronica non indichi l’ammontare dell’IVA dovuta, sarà all’operatore italiano che dovrà provvedere al pagamento dell’imposta ed integrare il documento.
I soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica possono tuttavia scegliere di utilizzare tale modalità al posto del formato cartaceo.
Un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplinerà la definizione delle operazioni che rientrano nelle nuove regole.
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