Fattura elettronica: la data in cui si considera emessa corrisponde a quanto indicato nella ricevuta di consegna inviata dal SdI. Ecco i chiarimenti contenuti nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
Fattura elettronica 2018: la data di emissione coincide con quella indicata nella ricevuta di avvenuta consegna.
Le regole e i chiarimenti in merito alla data di emissione e di consegna del documento tramite il SdI sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018.
La data di emissione della fattura elettronica è una delle informazioni obbligatorie da indicare all’interno del documento e tale data, nel caso di superamento della fase di controllo, coinciderà con quella della consegna effettuata tramite il SdI.
Al soggetto che ha emesso la fattura il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate invierà una ricevuta di consegna: questo, come già specificato, soltanto in caso di superamento della fase di controllo.
Nel caso di esito di scarto, invece, la fattura si considera non emessa e sarà necessario procedere con una nota di variazione interna e con l’invio della fattura elettronica corretta.
Regole diverse, invece, nel caso di mancata consegna della fattura elettronica per motivi tecnici: anche in caso di mancato recapito, per il fornitore la fattura si considera emessa e sarà questi a dover comunicare al destinatario la messa a disposizione del documento sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le regole su data di emissione e consegna della fattura elettronica, contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, assumono particolare importanza in considerazione sia del momento a partire dal quale l’imposta diventa esigibile che del termine di detrazione IVA, confermando l’orientamento già espresso dalle Entrate con la circolare n. 1/E.
Fattura elettronica 2018: data di emissione e di consegna
La data di emissione della fattura elettronica sarà quella riportata all’interno del campo “Data” della sezione “Dati Generali” del documento e rientra tra i dati obbligatori da indicare, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 21bis del DPR n. 633/1972.
Nel caso in cui la fattura elettronica venga scartata dal SdI per mancato superamento della fase di controllo, la fattura si considererà non emessa, al soggetto trasmittente verrà recapitata una ricevuta di scarto entro 5 giorni e sarà necessario procedere con un nuovo invio della fattura corretta.
Al contrario, in caso di esito positivo dei controlli, il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura elettronica al soggetto ricevente secondo la modalità prescelta (PEC, sistema di cooperazione applicativa, sistema di trasmissione dati da remoto).
Al soggetto che ha emesso ed inviato la fattura elettronica verrà inviata una ricevuta di consegna, all’interno della quale sarà contenuta anche la data di ricezione della stessa da parte del destinatario.
In sostanza, per individuare la data di emissione vera e propria della fattura bisognerà far riferimento a quanto indicato nella ricevuta di consegna inviata dal SdI.
Fattura elettronica 2018: mancato invio per problemi tecnici
Nel caso di mancata consegna della fattura elettronica per motivi tecnici, cioè nei casi in cui il canale telematico comunicato dal soggetto IVA non fosse attivo e funzionante, lo SdI metterà a disposizione del cessionario\committente la fattura elettronica all’interno della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e il tutto verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso la fattura tramite l’invio di una ricevuta
Il fornitore, per il quale la fattura si considererà emessa, dovrà dare comunicazione al cessionario/committente destinatario che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
Così come indicato dal provvedimento del 30 aprile, la comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
La data di ricezione della fattura, nel caso di mancato recapito dovuto a motivi tecnici, è rappresentata dalla data di presa visione da parte del cessionario/committente del documento messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La data in cui la fattura è stata visionata sarà comunicata dal SdI al cedente/prestatore.
Nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa nei confronti di un cessionario/committente consumatore finale o un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” (indicando il codice convenzionale “0000000” nel campo “Codice Destinatario” del file), la data di ricezione della fattura coinciderà con quella in cui è messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica 2018: la data di emissione è uguale a quella della consegna