La presunzione di evasione e ricavi in nero non può basarsi solo su dichiarazioni rese da terzi. Servono precisi riscontri oggettivi. Ecco l'Ordinanza della Cassazione n. 1139 depositata il 17 gennaio 2019.
La presunzione di ricavi “in nero” non può basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni resa da terzi perché è necessario che tali elementi siano supportati da precisi riscontri oggettivi, sempre contestabili dal contribuente nell’ambito del proprio diritto di difesa.
Se tali riscontri sono confermati dal giudice allora le dichiarazioni extraprocessuali possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante, idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento.
Questo il principio desumibile dall’Ordinanza n. 1139 depositata il 17 gennaio 2019.
- Corte di Cassazione - ordinanza numero 1139 depositata il 17 gennaio 2019
- Per confermare l’evasione fiscale non basta la dichiarazione di un terzo
Il fatto – Il giudizio verte sul ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società immobiliare con cui erano stati rettificati i componenti positivi di reddito per la presunta omessa fatturazione di ricavi.
Il rilevo dell’Amministrazione finanziaria trovava giustificazione sulle risultanze di una verifica condotta alla società, nel corso della quale i funzionari avevano rideterminato il reddito sulla base delle dichiarazioni di alcuni acquirenti che avevano sostenuto costi aggiuntivi a quelli dichiarati in atto per l’acquisto di villette. Da qui la presunzione di sotto-fatturazione da parte della società verificata.
Con il ricorso la società lamentava che tali dichiarazioni non avessero la valenza di prove e, di conseguenza, la pretesa erariale sarebbe stata da ritenersi illegittima.
Accogliendo il ricorso sul punto, la CTP ha affermato che “le dichiarazioni di tre soli acquirenti su un totale di quindici villette non potevano avere valore probatorio” e
che, quindi, l’atto impositivo doveva considerarsi parzialmente illegittimo.
L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione affermando la valenza delle prove addotte a fondamento dell’accertamento che, seppur limitate nel numero, non erano state debitamente confutate dalla ricorrente. Al contrario, a parere dell’Ufficio, le dichiarazioni dei teste integravano “presunzioni con le caratteristiche di gravità, così da poter essere utilizzate ai fini dell’accertamento.”
La CTR ha accolto il ricorso della Parte pubblica riconoscendo nelle plurime dichiarazioni raccolte dai verificatori i caratteri di precisione, gravità e concordanza richiesti ai sensi dell’accertamento analitico-presuntivo. In tal senso, con le loro dichiarazioni, i teste avevano individuato con precisione una comune pratica omissiva da parte dei venditori degli immobili, consistente nell’incassare somme in nero a titolo di spese per pratiche di accatastamento.
Tale presunzione era stata poi estesa a tutte le compravendite rilevate nel periodo controllato, “restando nelle possibilità (e nell’onere) della ricorrente di opporsi con opportuna documentazione (in relazione alla procedura di accatastamento) o con altre considerazioni di livello presuntivo, con analoghe o superiori caratteristiche di oggettività, gravità e precisione.”
La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando violazione dell’art. 39, co. 1 lett. d) del DPR 600/1973, nella parte in cui i giudici non hanno considerato che le dichiarazioni rese da terzi, “solo in presenza di peculiari circostanze e nel concorso di ulteriori elementi di prova, possono rivestire i caratteri delle presunzioni.”
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondato il motivo e cassato con rinvio la sentenza della CTR.
La decisione – Per dirimere la questione la Corte ha prima di tutto precisato che, in linea di principio, le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell’amministrazione finanziaria sono ammissibili in un processo.
Tale affermazione non lede:
- da una parte, il diritto di eguaglianza perché si è pur sempre a livello di elementi indiziari che, da soli, non concorrono a determinare il convincimento del giudice;
- e né, dall’altra, il diritto alla tutela difensiva del contribuente che resta libero di contestare e documentare la veridicità delle dichiarazioni di terzi, raccolte dall’amministrazione in fase procedimentale.
Detto in altri termini, tali dichiarazioni testimoniali hanno un mero valore indiziario ed è necessario che siano avvalorate da precisi riscontri oggettivi, sempre contestabili dal contribuente nell’ambito del proprio diritto di difesa. Se tali riscontri sono confermati allora le dichiarazioni extraprocessuali possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ai sensi dell’art. 2729 c.c. e, quindi, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento.
In buona sostanza i giudici di legittimità hanno affermato il principio per cui “nel processo tributario, gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo, concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., essi danno luogo a presunzioni semplici (artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633…), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale.”
Nel caso di specie la CTR ha errato perché attribuito i connotati della gravità, della precisione e della concordanza alle sole dichiarazioni rese da tre degli acquirenti delle diciotto villette, senza alcun ulteriore riscontro oggettivo, non rilevando il tal senso l’affermazione che la società non ha prodotto atti sufficienti a smentire le conclusioni raggiunte dall’Ufficio.
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