Nell’esterometro 2022 anche le fatture per i consumatori: regole e novità nella circolare delle Entrate

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Nel perimetro dell'esterometro 2022 anche le fatture per i consumatori: con la circolare numero 26 del 13 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate fa il punto su regole e novità. Dalle operazioni incluse alle modalità di conservazione dei documenti, una carrellata di domande e risposte sull'adempimento che gli operatori transfrontalieri sono tenuti a rispettare.

Nell'esterometro 2022 anche le fatture per i consumatori: regole e novità nella circolare delle Entrate

Rientrano anche le fatture per i consumatori nel perimetro dell’esterometro 2022. A chiarirlo è la circolare numero 26 del 13 luglio 2022 che fa il punto sulle regole da seguire, partendo dalle operazioni a cui si applica l’adempimento e arrivando alle modalità di conservazione dei documenti.

I dubbi degli operatori si sciolgono con una carrellata di domande e risposte, fornite alla luce delle ultime novità approvate e della nuova veste che l’obbligo comunicativo ha assunto dal 1° luglio 2022.

Esterometro 2022: chiarimenti sulle fatture per i consumatori nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

A regolare la comunicazione IVA sulle operazioni con l’estero è l’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 3-bis.

Nel 2019, con l’introduzione della fattura elettronica, è nato l’adempimento comunicativo dell’esterometro, che in pochi anni di vita ha subito già diverse evoluzioni. A partire dalle operazioni del 1° luglio 2022 si applicano le nuove regole di trasmissione dei dati.

Le informazioni vengono trasmesse esclusivamente tramite SdI (Sistema di Interscambio) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • nel primo caso la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, 12 giorni;
  • nel secondo la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Il calendario di scadenze, quindi, lascia il posto a un termine mobile.

Come chiarisce la circolare numero 26 del 2022, l’obiettivo non è il semplice controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma il monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.

Ed è per questo che anche le operazioni che riguardano i privati consumatori rientrano nell’ambito di applicazione dell’esterometro.

“Fermo restando che l’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 non contiene una espressa indicazione al riguardo, si ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori [in quest’ultimo caso, peraltro, stante la lettera a) del medesimo comma, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento]”.

Un altro importante chiarimento riguarda la rilevanza ai fini IVA in Italia delle operazioni da comunicare.

I dati vanno comunicati sempre nel caso in cui il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura e dal fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Una regola che va letta considerando le ultime novità introdotte con l’ultimo intervento normativo del Decreto Semplificazioni, DL n. 73 del 2022, che ha escluso dal campo di applicazione dell’esterometro gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia inferiori a 5.000 euro.

Esterometro 2022: le regole per la conservazione delle fatture nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Definiti i confini dell’esterometro 2022, la circolare numero 26 del 2022 si sofferma anche sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le novità legate all’esterometro 2022 non cambiano le regole da seguire.

Il riferimento normativo cardine resta l’articolo 39, comma 3, del decreto IVA:

“I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [i.e., in particolare, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, ndr.]. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente”.

Il soggetto residente o stabilito in Italia che emette una fattura elettronica verso un secondo soggetto estero attraverso il Sistema di Interscambio con un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, assolve all’obbligo dell’esterometro ed è tenuto a conservare la fattura in modalità elettronica applicando la norma citata.

Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa
bolletta doganale, l’utilizzo del codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario/committente diverso da IT.

In questo caso, infatti, le informazioni non passano dal Sistema di Interscambio e non trattandosi di una fattura elettronica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3, terzo periodo, del decreto IVA in base alle quali il documento, che va comunque conservato, potrà essere conservato elettronicamente.

Il documento, inoltre, chiarisce:

“L’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente
conservati (in forma analogica od elettronica)”
.

E in conclusione, sul tema, l’Agenzia delle Entrate specifica che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione, per tutti i documenti informatici che transitano dallo SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” sono automaticamente rispettati.

Tutti i chiarimenti operativi sulle regole e le novità che riguardano l’esterometro 2022 sono contenute nel testo integrale della circolare numero 26 del 2022.

Agenzia delle Entrate - Circoalre numero 26 del 13 luglio 2022
Chiarimenti in tema di esterometro

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