Esonero contributivo per professionisti e autonomi: la verifica della regolarità dei versamenti ad opera degli enti concedenti sarà eseguita dal 1° novembre 2021 e non dal 1° marzo 2022. Lo stabilisce la legge di conversione del DL Sostegni bis: oggi, 14 luglio 2021, approvata la fiducia alla Camera sul testo modificato con le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato. Ecco le novità.
Novità in arrivo sulla procedura per fruire dell’esonero contributivo parziale in favore dei professionisti e autonomi: la regolarità dei versamenti deve essere verificata dagli enti concedenti a decorrere dal 1° novembre 2021.
Alla legge di conversione al Decreto Sostegni bis, che in Aula alla Camera il 14 luglio ha ottenuto l’ok sulla fiducia, è stata apportata la modifica voluta dalla Ragioneria Generale dello Stato che ha richiesto l’anticipazione del termine per i controlli precedentemente fissato al 1° marzo 2022.
Una volta conclusa la discussione generale del 12 luglio, si ricorda, il provvedimento era stato rispedito in Commissione Bilancio alla Camera proprio a seguito della nota della Ragioneria che pretendeva correzioni in tal senso.
L’emendamento, che poi è stato rivisto, avrebbe permesso ai beneficiari di fruire dello sgravio automaticamente posticipando il controllo sui versamenti contributivi a marzo dell’anno successivo. Una dilazione che, secondo la RGS, era eccessiva.
Esonero contributivo professionisti, controlli sulla regolarità dei versamenti dal 1° novembre 2021
La corsa contro il tempo per convertire il Decreto Sostegni bis - la scadenza è fissata al 24 luglio - ha subito una battuta d’arresto proprio a causa dei rilievi della RGS sull’esonero parziale dei contributi previdenziali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle casse private.
Per fruire dell’agevolazione, infatti, i destinatari devono soddisfare il requisito della regolarità contributiva che, prima della modifica alla disposizione normativa, era messa sotto osservazione in un secondo momento, troppo in là per la RGS, ossia dal 1° marzo 2022.
L’esonero ha infatti come oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.
L’articolo 47-bis del Disegno di Legge, così come modificato dalla Commissione Bilancio della Camera, prevede infatti che il controllo sui versamenti venga eseguito dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021, anticipando il termine precedente del 1° marzo 2022.
“A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti”.
Si legge nel testo della norma aggiornato al 13 luglio.
Tuttavia, perché la misura con la relativa modifica sui termini di verifica, trovi un’applicazione pratica bisognerà attendere non solo la pubblicazione de decreto convertito, ma anche l’autorizzazione della Commissione Europea.
L’ art. 1, comma 22-bis, della Legge di Bilancio 2021, infatti, stabilisce che il beneficio venga concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea che subordina l’avvio della misura a tale autorizzazione.
Esonero contributivo professionisti, che cos’è e quali sono i requisiti
La Legge di Bilancio 2021 ha istituto il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021.
Una disponibilità incrementata, sempre per il 2021, 2,5 miliardi dal primo Decreto Sostegni.
Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il beneficio è subordinato, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2019, ai seguenti requisiti:
- aver percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel corso del 2020, pari ad almeno il 33 per cento rispetto al 2019.
- non essere titolare di pensione diretta o di un rapporto di lavoro subordinato salvo il rapporto di lavoro intermittente.
Si ricorda, infine, che per avere l’assoluta certezza dell’effettività della misura bisognerà attendere la pubblicazione della legge di conversione e, poi, il provvedimento autorizzativo dell’Unione Europea.
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