Esonero contributivo autonomi e professionisti, il testo del decreto interministeriale sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ieri è arrivata la firma del Ministro del Lavoro Orlando. L'importo massimo dello sgravio è di 3.000 euro. Le scadenze: 31 luglio per gli iscritti alla gestione separata INPS e 31 ottobre per i professionisti con Cassa.
Esonero contributivo autonomi e professionisti, dopo la firma del 7 maggio 2021 del decreto interministeriale da parte del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, manca poco per la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto in questione contiene le scadenze, le procedure e le istruzioni per presentare le domande per lo sconto previsto dalla Legge di Bilancio 2021.
Le iniziali risorse del fondo, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ammontavano ad un miliardo e sono state aumentate di ulteriori 1,5 miliardi di euro con il decreto Sostegni.
L’obiettivo è quello di finanziare quello che è stato definito “anno bianco fiscale” delle partite IVA: viene infatti previsto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2021 di importo massimo di 3.000 euro.
Esonero contributivo autonomi e professionisti, decreto in arrivo in Gazzetta Ufficiale: requisiti e destinatari
Il testo del decreto interministeriale che prevede l’esonero contributivo per autonomi e professionisti è stato firmato il 7 maggio 2021 dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando.
A darne notizia è il comunicato dello stesso ministero che rende noto quanto segue:
"Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto interministeriale per l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ricevuto ieri dal Mef con le osservazioni, prontamente recepite stamattina. Gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l’Inps per dare corso agli ulteriori passaggi necessari a garantire la massima tutela della platea interessata dal provvedimento".
La misura in favore di partite IVA e lavoratori autonomi consiste nell’esonero parziale dai contributi previdenziali del 2021.
A tale scopo la Legge di Bilancio 2021 ha istituito un apposito fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, assegnando come risorse finanziarie un miliardo di euro.
A seguire, il decreto Sostegni ha incrementato le risorse portandole a 2,5 miliardi di euro.
Con il decreto interministeriale vengono definiti i requisiti di accesso, le scadenze e le modalità di presentazione della domanda.
Possono beneficiare dello sconto sui contributi le seguenti categorie di lavoratori:
- Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell’INPS;
- i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018 numero 3, già collocato in quiescenza a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le prime due categorie di soggetti hanno diritto all’esonero parziale dai contributi dovuti per l’anno 2021 i soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:
- hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.
Lavoratori autonomi e professionisti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato e non devono essere titolari di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità o di altre somme ad integrazione del reddito a titolo di invalidità di natura previdenziale.
Esonero contributivo autonomi e professionisti: importi, istruzioni e scadenze
L’esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti può essere concesso nella misura massima di 3.000 euro annuali, riparametrati mensilmente, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Restano esclusi dallo sconto sui contributi i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero l’INAIL.
Per quanto riguarda le scadenze relative alla presentazione delle domande, vengono previsti termini diversi a seconda dei soggetti che hanno diritto all’agevolazione.
Gli iscritti alla gestione separata dell’INPS devono presentare domanda entro il 31 luglio 2021.
La stessa data deve essere presa in considerazione dai lavoratori autonomi e dai collaboratori in quiescenza, assunti per fronteggiare l’emergenza coronavirus.
Per i professionisti iscritti agli Ordini, che dovranno quindi fare riferimento alle rispettive Casse private, il termine previsto per la presentazione delle istanze è quello del 31 ottobre 2021.
L’esonero ha come oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.
La misura si inserisce nel “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
L’efficacia delle disposizioni è quindi subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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