Esonero contributivo alternativo alla CIG, al via la possibilità di fare domanda per fruire dello sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021. Il messaggio INPS n. 197 del 14 gennaio 2022 fornisce le istruzioni operative, anche in relazione alla rinuncia all'esonero previsto dal decreto Ristori n. 137/2020.
Esonero contributivo alternativo alla CIG, al via la domanda relativa allo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021.
A fornire le istruzioni operative per beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è il messaggio INPS n. 197 del 14 gennaio 2022.
Potranno accedervi anche i datori di lavoro che hanno già fruito integralmente dello sgravio riconosciuto dal decreto Ristori n. 137/2020, previa restituzione anche solo di una quota delle somme già fruite relative ad uno dei lavoratori.
Parte dopo un anno d’attesa l’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 in favore dei datori di lavoro che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale.
L’esonero contributivo ha ottenuto il via libera da parte della Commissione Europea l’8 dicembre 2021, e l’utilizzo in UNIEMENS delle somme spettanti partirà quindi solo dal 2022.
Esonero contributi alternativo alla CIG, domanda INPS al via dopo un anno d’attesa
Le prime indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo alternativo alla CIG previsto dalla Legge di Bilancio 2021 sono state pubblicate a febbraio dello scorso anno, con la circolare n. 30/2021.
Il messaggio n. 197 pubblicato dall’INPS il 14 gennaio 2022 dà il via alla fase operativa di richiesta e fruizione dello sgravio fino a otto settimane, riconosciuto nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, dopo più di un anno dall’entrata in vigore della misura.
Un ritardo dovuto alla necessità di attendere il via libera da parte della Commissione Europea, che ha autorizzato l’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 306 a 308 della legge n. 178/2020 soltanto in data 8 dicembre 2021.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro, ad esclusione di quelli agricoli, che non hanno richiesto i trattamenti di cassa integrazione Covid-19 previsti dalla Manovra di Bilancio dello scorso anno. La domanda d’accesso dovrà essere presentata in modalità telematica, tramite la funzione “Contatti” del Cassetto previdenziale.
Come indicato nel messaggio n. 197/2022, sarà necessario selezionare alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi” il campo “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, ai fini dell’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”.
Nell’istanza le aziende dovranno indicare di aver usufruito nel periodo maggio e/o giugno 2020 della cassa integrazione Covid-19 e sarà altresì necessario indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
Si ricorda che il presupposto per il riconoscimento dell’esonero contributivo è il non aver richiesto per la stessa unità produttiva i trattamenti di cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previsti dalla Legge di Bilancio 2021.
La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero contributivo alternativo alla CIG.
- Messaggio INPS n. 197 del 14 gennaio 2022
- Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Esonero contributivo INPS alternativo alla CIG con rinuncia di una quota dello sgravio DL Ristori
Potranno fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 anche i datori di lavoro privati che abbiano richiesto lo sgravio previsto dal decreto legge Ristori n. 137/2020.
A prevederlo è la stessa Legge di Bilancio 2021, che al comma 307, articolo 1, subordina tale ipotesi alla rinuncia della frazione di esonero richiesto e non goduto.
Alla luce dei tempi dilatati per l’avvio del nuovo sgravio contributivo, l’INPS evidenzia che molti datori di lavoro si trovano nella condizione di aver già fruito integralmente dell’esonero previsto dall’articolo 12, comma 14 del decreto Ristori, precludendosi quindi la possibilità di accedere alla nuova agevolazione.
Un “effetto collaterale” dovuto ai tempi di attuazione della norma che viene tuttavia superato per effetto della procedura di passaggio all’esonero alternativo alla CIG della Legge di Bilancio 2021 illustrata dal messaggio INPS n. 197/2022.
I datori di lavoro potranno accedervi rinunciando ad una quota dell’esonero fruito relativa anche ad un solo lavoratore, che corrisponde all’importo dei contributi datoriali oggetto di sgravio dovuti per il mese di competenza in relazione al quale è effettuata la rinuncia.
A livello operativo, all’interno dei flussi regolarizzativi sarà necessario valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “AltreADebito”:
- nell’elemento “CausaleADebito” il nuovo codice causale “M904”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
- nell’elemento “ImportoADebito”, indicheranno il relativo importo.
Potranno utilizzare la procedura sopra illustrata solo i datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
Nel caso di sospensione o cessazione dell’attività, il recupero dello sgravio dovrà essere effettuato mediante la procedura delle regolarizzazioni contributive (UNIEMENS/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esonero contributivo alternativo alla CIG, domanda INPS al via dopo un anno d’attesa