Coronavirus, le limitazioni non riguardano circolazione di merci e transfrontalieri. A chiarirlo è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ripreso dal MISE con una nota esplicativa sul testo del DPCM datato 8 marzo, le cui misure si applicano in tutta Italia fino al 3 aprile.
Coronavirus, le limitazioni non riguardano la circolazione di merci e di transfrontalieri. Nel primo caso perché il DPCM 8 marzo, il Decreto firmato del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguarda le persone fisiche e nel secondo perché è possibile spostarsi per comprovati motivi di lavoro.
A chiarirlo è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ripreso dal MISE con una nota esplicativa sul testo: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto firmato da Giuseppe Conte nella serata del 9 marzo le misure restrittive si applicano su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020.
Coronavirus, le limitazioni non riguardano la circolazione di merci e transfrontalieri
Le restrizioni adottate per evitare il contagio dal 10 marzo sono in vigore su tutto il territorio nazionale: dalla chiusura delle scuole e dei musei alla sospensione di competizioni sportive e cerimonie civili e religiose, compresi i funerali, passando per la chiusura entro le 18 delle attività di bar e ristorazione.
Con il testo del DPCM del 9 marzo, il perimetro delle limitazioni, in prima battuta previste solo per le zone del Nord più colpite, si è allargato a tutta la penisola: il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha definito il provvedimento un “Decreto - Io resto a casa”.
Gli spostamenti, anche all’interno del proprio comune vanno limitati, e all’esterno sono ammessi solo per ragioni necessarie. A limitare la circolazione delle persone è l’articolo 1, comma 1, lettera a):
“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Ma come precisa il Ministero dello Sviluppo Economico nella nota dell’8 marzo, attenendosi al testo è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva.
Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il loro trasporto rientra tra le esigenze lavorative e conduce i mezzi di trasporto può entrare e uscire per consegnare o prelevare merci.
Coronavirus, le limitazioni non riguardano i transfrontalieri
Allo stesso modo, le limitazioni non riguardano i transfrontalieri: nei chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico si legge:
“Il provvedimento non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività”
Le limitazioni introdotte oggi permettono gli spostamenti solo nei seguenti casi:
- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Chi si muove sul territorio, inoltre, deve dotarsi dell’autocertificazione messa a disposizione dal Ministero dell’Interno. Ovviamente la possibilità di circolare non riguarda i soggetti posti in quarantena o che siano positivi al virus.
I transfrontalieri possono spostarsi sul territorio esclusivamente per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
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