Esenzione ticket sanitario per reddito più estesa, dopo l'eliminazione delle differenze tra inoccupati e disoccupati. Questo quanto evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 13 luglio 2022, alla luce dell'equiparazione prevista dal Jobs Act tra chi ha perso il lavoro e chi invece non ha mai avuto un'occupazione.
Esenzione ticket sanitario per reddito, stesse condizioni per inoccupati e disoccupati.
Il decreto legislativo n. 150/2015 ha di fatto equiparato le situazioni di chi non ha precedentemente svolto un’attività lavorativa ed è alla ricerca di impiego e di chi ha perso il lavoro. Una novità che comporta il venir meno delle distinzioni previste ai fini dell’accesso all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Questo quando evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 13 luglio 2022, relativa al quesito posto dal Ministero della Salute il 17 luglio 2017. Una decisione che arriva quindi dopo anni d’attesa e che fa chiarezza sulle norme previste dopo l’entrata in vigore del Jobs Act.
Esenzione ticket sanitario per reddito, equiparati inoccupati e disoccupati
Tra i beneficiari dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario ci sono i titolari di redditi bassi e, in merito ai disoccupati, la soglia è fissata a 8.263,31 euro, importo che sale a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
La sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 13 luglio 2022 fa chiarezza sulla platea dei beneficiari dell’agevolazione e a seguito dell’abrogazione del d.lgs. 181/2000 evidenzia che è ormai superata la distinzione tra disoccupato ed inoccupato.
La norma analizzata dai giudici di Palazzo Spada è stata rivista dal Jobs Act e, in particolare, l’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 ha previsto che:
“Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro dell’impiego.”
Come evidenziato dal Ministero del Lavoro, la condizione di disoccupazione è quindi generale e comprende sia coloro che hanno perso il lavoro che chi non ha mai intrapreso un’attività lavorativa. Ciò che conta è il non avere un’occupazione e aver presentato la DID.
Cambiano quindi i criteri per l’individuazione della platea dei destinatari dell’esenzione del ticket sanitario per reddito e il Ministero della Salute si è quindi rivolto al Consiglio di Stato nel 2017 evidenziando la questione e le possibili ricadute sul fronte della copertura finanziaria.
Esenzione ticket sanitario anche agli inoccupati, nel rispetto dei limiti di reddito: necessario applicare la corretta normativa
Dopo ben cinque anni la sentenza del 13 luglio 2022 pone in luce la necessità di una revisione normativa. E questo nonostante dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, interpellato dai giudici, sia arrivato il “monito” sull’incremento dei costi di copertura.
La risposta tardiva al quesito posto dal Ministero della Salute il 17 luglio 2017 conferma quindi l’eliminazione della distinzione tra disoccupato e inoccupato per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Quale sarà ora l’impatto pratico della sentenza?
Non si tratta di una decisione che avrà immediata applicazione, ma si rende necessaria una modifica legislativa che, dopo anni, adegui la normativa alla luce delle nuove regole in materia di disoccupazione previste dal Jobs Act.
Un cammino in divenire per l’estensione di un diritto che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, si basa su criteri che appaiono ormai superati.
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