Esenzione IVA per i prodotti anti Covid distribuiti dall'UE agli Stati membri: è questa la proposta formulata dalla Commissione Europea. Fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto beni e servizi utili nella lotta al coronavirus. La novità si aggiunge alle misure introdotte dall'inizio dell'emergenza. I dettagli nel comunicato stampa diffuso il 12 aprile 2021.
Esenzione IVA per i prodotti anti Covid distribuiti dall’UE agli Stati membri e ai cittadini: è questa la proposta formulata dalla Commissione Europea il 12 aprile 2021 trasmessa al Parlamento europeo per parere e al Consiglio per adozione.
Dai test diagnostici alle attività di ricerca, una lunga lista di beni e servizi utili nella lotta al coronavirus resta fuori dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e prende forma in una proposta legislativa che modificherà la direttiva IVA.
Per passare dalla teoria alla pratica, entro il 30 aprile 2021 gli Stati membri adotteranno e pubblicheranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. E gli stessi Stati dovranno applicarla dal 1° gennaio 2021, quindi la misura sarà retroattiva.
Rinunciare all’IVA per contrastare il coronavirus non è una novità assoluta. In particolare in Italia dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, infatti, il Decreto Rilancio ha previsto un’esenzione completa di alcuni beni utili a contrastare il Covid e dal 1° gennaio 2021 l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5 per cento.
Esenzione IVA 2021 per i prodotti anti Covid distribuiti dall’UE agli Stati membri
Le esenzione IVA si applicherà ai beni e ai servizi anti Covid acquistati o importati dalla Commissione Europea e dalle agenzie e dagli organi dell’UE per essere distribuiti agli Stati membri e ai cittadini che ne fanno parte.
“Questa proposta è in linea con l’esperienza maturata nel corso della pandemia che ha insegnato tra altre cose che l’IVA applicata ad alcune transazioni finisce per costituire un fattore di costo negli appalti, mettendo a dura prova i bilanci più limitati. Scopo dell’iniziativa odierna è quindi ottimizzare l’efficienza dei fondi dell’UE utilizzati nell’interesse pubblico per far fronte a crisi come le calamità naturali e le emergenze sanitarie, rafforzando per giunta gli organi di gestione delle catastrofi e delle crisi che operano a livello dell’UE, ad esempio nell’ambito dell’Unione europea della salute e del meccanismo di protezione civile dell’UE”.
Sono queste le motivazioni alla base della novità proposta, come si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Commissione UE il 12 aprile 2021.
Sono diversi i beni e i servizi che rientreranno nell’esenzione IVA:
- test diagnostici, materiali diagnostici e attrezzature di laboratorio;
- dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti, respiratori, maschere, camici, prodotti e attrezzature per la disinfezione;
- tende, letti da campo, abbigliamento e alimenti;
- attrezzature di ricerca e salvataggio, sacchi di sabbia, giubbotti di salvataggio e gommoni;
- antimicrobici e antibiotici, antidoti contro le minacce chimiche, cure per lesioni da radiazioni, antitossine, compresse di iodio;
- prodotti del sangue o anticorpi;
- dispositivi di misurazione delle radiazioni;
- sviluppo, produzione e approvvigionamento dei prodotti necessari, attività di ricerca e innovazione, costituzione di scorte strategiche di prodotti; licenze al settore farmaceutico, strutture di quarantena, sperimentazioni cliniche, disinfezione dei locali ecc.
I destinatari dei prodotti anti Covid possono essere Stati membri o terzi, come autorità o istituzioni nazionali. Qualche esempio pratico? Ospedali e autorità sanitarie.
- Commissione UE - Proposta di esenzione IVA beni e servizi vitali distribuiti dall’UE
- La Commissione propone di esentare beni e servizi vitali distribuiti dall’UE in tempi di crisi
Esenzione IVA per i prodotti anti Covid: le novità introdotte in Italia ì
La proposta di esenzione IVA che arriva dalla Commissione UE e già entro il mese di aprile dovrebbe diventare operativa non è una novità assoluta.
Dall’inizio della pandemia, infatti, non è la prima volta che il fattore di utilità nella lotta al coronavirus, in cui tutto il mondo è impegnato, lascia fuori i prodotti dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto:
- ad aprile 2020 l’UE ha sospeso i dazi doganali e l’IVA per le importazioni di mascherine e altri dispositivi di protezione;
- a dicembre 2020 l’esenzione temporanea, o l’applicazione di un’aliquota ridotta, ha riguardato i vaccini e i kit di analisi venduti a ospedali, medici e privati, e per i servizi strettamente connessi.
Guardando direttamente all’Italia, poi, fin dai primi mesi di emergenza sono state adottate misure particolari, aggiornate alle novità comunitarie.
L’articolo 124 del Decreto Rilancio ha stabilito regole IVA particolari su mascherine, guanti, termometri, igienizzanti e una serie di altri beni utili a contrastare il Covid:
- via libera a un’esenzione completa dal 19 maggio al 31 dicembre 2020;
- applicazione di un’aliquota ridotta al 5 per cento dal 1° gennaio 2021 per gli stessi prodotti.
L’Italia, poi, con la Legge di Bilancio 2021 ha previsto una nuova misura in linea con le disposizioni che sono arrivate a fine 2020 dall’UE: in deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha escluso dal campo di applicazione dell’IVA fino al 31 dicembre 2022 le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid, le cessioni di vaccini e le prestazioni di servizi strettamente connesse.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione IVA per i prodotti anti Covid distribuiti dall’UE agli Stati membri