Ecotassa anche per le auto che arrivano all'estero: nessuna esenzione è prevista per gli acquisti da paesi UE. L'obbligo di versare le somme dovute è in linea con lo scopo della norma e non entra in contrasto con la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione europea. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 166 del 9 marzo 2021.
Ecotassa anche per le auto che arrivano all’estero: non è prevista nessuna esenzione per agli acuisti da paesi UE. La Legge di Bilancio 2019, infatti, ha previsto il versamento di un’imposta parametrata ai grammi di biossido di carbonio emessi per disincentivare l’utilizzo di veicoli inquinanti.
A prescindere dalla provenienza, chi immatricola una vettura in Italia è tenuto a pagare gli importi stabiliti e l’obbligo non entra in alcun modo in contrasto con la libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione europea.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 166 del 9 marzo 2021.
Ecotassa anche per le auto che arrivano all’estero: non sono esenti gli acquisti da paesi UE
Come di consueto, lo spunto per fare luce sul pagamento dell’imposta arriva da una domanda diretta di un contribuente che si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se è dovuta l’ecotassa anche per una vettura acquistata e immatricolata in Germania.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 1042 stabilisce che chiunque acquista dal 1° marzo 2019, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.
L’ecotassa è dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1
già immatricolato in un altro Stato.
Il contribuente sottolinea che se l’acquisto avviene in Italia, l’imposta si paga solo se il veicolo è nuovo e deve essere immatricolato, mentre se l’acquisto avviene all’estero l’imposta si paga anche se il veicolo è già stato immatricolato.
Una regola che, dal suo punto di vista, entra in contrasto con la libera circolazione dei beni all’interno dell’UE.
Secondo l’automobilista che si rivolge all’Agenzia delle Entrate, infatti, l’imposta dovrebbe essere versata solo in caso di acquisto in uno stato non aderente all’Unione Europea.
Con la risposta all’interpello numero 166 del 9 marzo 2021, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la posizione del contribuente non è condivisibile e che l’ecotassa è dovuta anche in caso di acquisto dall’estero, senza distinzioni tra paesi UE e non UE.
Ecotassa anche per le auto che arrivano all’estero e vengono immatricolate in Italia
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa di riferimento: l’ecotassa è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.
Il testo prevede, per gli acquisti effettuati nell’arco del 2021, il versamento dei seguenti importi parametrati al numero di grammi di biossido di carbonio
emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.
CO2 g/km | Imposta (euro) |
---|---|
191-210 | 1.100 |
211-240 | 1.600 |
241-290 | 2.000 |
Superiore a 290 | 2.500 |
Acquisto e immatricolazione di un veicolo di categoria M1 nei tempi indicati fanno scattare l’obbligo di versare l’ecotassa. La norma, infatti, nasce come disincentivo all’acquisto.
Diversamente, l’imposta non trova applicazione nei confronti di veicoli di categoria M1 che alla data del 1° marzo 2019 già circolavano sul territorio nazionale, in quanto già immatricolati.
Per quanto riguarda le vetture che arrivano dall’estero, l’Agenzia delle Entrate sottolinea:
La circolazione di un veicolo sul territorio italiano è comprovata dalla sua immatricolazione ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che elenca le “Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”, disponendo che gli stessi “per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri”. Inoltre, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce, tra l’altro, che «è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
Alla luce delle regole previste per la circolazione dei veicoli e della ratio della norma, non ci sono dubbi: l’ecotassa è dovuta anche per i veicoli acquistati in uno Stato UE senza alcun contrasto con la libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione Europea. L’obiettivo, infatti, è quello di disincentivare l’utilizzo di veicoli inquinanti.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 166 del 9 marzo 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecotassa anche per le auto dall’estero: non sono esenti gli acquisti nei paesi UE